La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 22903/2023 ha stabilito che l’attenuante di avere agito per suggestione di una folla in tumulto, di cui all’art. 62, n. 3, cod. pen., si configura nel caso in cui l’agente, che non abbia avuto in precedenza l’intenzione di commettere il reato, si trovi in un determinato luogo, tra una moltitudine di persone in un diffuso stato di agitazione ed eccitazione collettiva e sussista, inoltre, un nesso di causalità psichica tra la suggestione derivante dalla folla e la condotta illecita (conforme: n.10234 del 1988, Rv.179472-01).
La Suprema Corte ha ricordato che la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 3 cod. pen. ricorre in presenza di tre presupposti:
a) una moltitudine di persone in un determinato luogo, mosse da sentimenti che determinano un diffuso stato di agitazione e di eccitazione collettiva;
b) la presenza del soggetto agente in mezzo alla folla che non abbia avuto, in precedenza, intenzione di commettere l’illecito,
c) un nesso di causalità psichica tra la suggestione derivante dalla folla e la condotta illecita (Sez. 1, n. 10234 dell’11/01/1988, Rv. 179472-01).
Siffatti presupposti sono stati attentamente valutati nella sentenza oggi in disamina, da cui emerge che la Corte territoriale ha valutato la possibilità di applicare la circostanza de qua in relazione a ciascuno degli imputati e non con una valutazione onnicomprensiva e generalizzata, pervenendo ad un approdo sfavorevole ai ricorrenti sulla base di un iter argomentativo esente da vizi.
