Accordo finalizzato al patteggiamento: il giudice non può modificarlo senza il consenso della parte interessata (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 24759/2023, udienza del 16 maggio 2023, ha chiarito le conseguenze connesse alla decisione del giudice che disattende i termini dell’accordo finalizzata all’applicazione di una pena concordata.

Nel caso di specie è avvenuto che con la sentenza impugnata il GIP ha applicato la pena detentiva concordata, senza tuttavia concedere il beneficio della sospensione condizionale che faceva parte espressamente dell’accordo intercorso tra le parti e depositato in udienza.

Il GIP ha dunque disatteso parzialmente quell’accordo, omettendo di acquisire il preventivo consenso dell’imputato a questa modifica dell’accordo e non formulando alcuna motivazione sul punto.

Il difensore dell’imputato ha fatto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.e inesistenza del consenso dell’imputato in ordine alla modifica dell’istanza presentata, nonché difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza. Il giudice che ha ritenuto in parte motiva ammissibile l’istanza, non può modificare la stessa né in ordine alla quantificazione della pena, né in ordine all’eventuale concessione dei benefici, non potendo travalicare i termini del patto.

Il collegio di legittimità ha accolto il ricorso poiché dalla verifica degli atti emerge che l’accordo depositato in udienza prevedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena che non è stato riconosciuto in sentenza.

Nel caso di specie il GIP, in presenza di eventuali cause ostative alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, avrebbe dovuto acquisire il consenso dell’imputato a patteggiare la pena anche senza la sospensione condizionale.

La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio.