Legittimo impedimento: può avvalersene solo il difensore dell’imputato, non quello della parte civile (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 25989/2023, udienza del 24 maggio 2023, ha ricordato che, con riguardo al legittimo impedimento a comparire dedotto dal difensore della parte civile, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che la disposizione di cui all’art. 420-ter comma 5, cod. proc. pen., che prevede la valutazione del legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell’udienza, opera esclusivamente nei confronti del difensore dell’imputato e non si estende al difensore della parte civile (da ultimo Sez. 5 n.9511 del 10/02/2022, Rv. 282937 ), ed ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al difensore dell’imputato di addurre, quale legittimo impedimento a comparire, il concomitante impegno professionale relativo a un processo civile, poiché la norma – come interpretata dal diritto vivente – contiene un adeguato bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco, ben potendo l’avvocato rappresentare proprio la necessità della sua presenza nel processo penale per avanzare una motivata richiesta di rinvio dell’udienza civile. Tali argomenti si attagliano – in ragione della natura della posizione processuale della parte civile nel processo penale – alla ipotesi, come quella in esame, in cui l’impedimento è stato dedotto con riguardo alla assistenza della parte civile nel processo penale.