La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 25765/2023 ha stabilito che ai fini dell’integrazione del delitto di oltraggio la condotta offensiva del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono essere computate quelle che, pur non direttamente attinti dall’offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai “civili”), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d’ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall’agente.
La Suprema Corte ha annullato la sentenza che aveva ritenuto configurabile l’articolo 341 bis c.p, con riferimento all’aspetto del numero dei soggetti presenti, valorizzando il dato connesso alla presenza di un altro soggetto che viaggiava, privo di titolo, unitamente ai due ricorrenti, e dei due pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia Ferroviaria intervenuti a richiesta del controllore.
La cassazione sottolinea che così facendo, la Corte territoriale ha errato nella interpretazione dell’art. 341-bis cod. pen. con particolare riferimento al principio di diritto ormai consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell’integrazione del delitto di oltraggio la condotta offensiva del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono essere computate quelle che, pur non direttamente attinti dall’offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai “civili”), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d’ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall’agente (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Rv. 282999).
Conforme risulta il precedente della cassazione che, proprio in una ipotesi analoga a quella sottoposta a scrutinio, ha escluso la sussistenza del reato allorché le offese, rivolte ad un appartenente alle forze dell’ordine, erano state compiute dinanzi a due agenti intervenuti a supporto del primo e, quindi, nell’esercizio delle proprie funzioni (Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Rv. 281838).
La presenza di altri soggetti appartenenti alle forze di polizia che comunque si trovavano nel luogo del commesso reato in quanto chiamati proprio in ausilio all’espletamento della funzione connessa alla complessiva attività di controllo dei titoli di viaggio esercitata dal capotreno non può essere incluso tra quelle “più persone” necessarie ai fini della integrazione del delitto in esame.
Esclusi, pertanto, dal novero delle persone idonee a costituire le “più persone” ciascun concorrente, il capotreno quale persona offesa ed i due appartenenti alla Polizia Ferroviaria, rilevata la sola presenza del compagno di viaggio dei ricorrenti, rimasto estraneo ad ogni condotta di reato, viene meno un elemento costitutivo necessario ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 341-bis cod. pen. con conseguente necessità di disporre l’annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
