Dichiarazione di assenza, non può essere fondata sull’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n. 28737/2023, udienza del 6 aprile 2023, precisa che ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420).

Infatti, nel caso in cui l’imputato sia assistito d’ufficio, non può presumersi che egli abbia avuto conoscenza del procedimento in virtù del rapporto fiduciario che lo lega al difensore, come invece affermato nel diverso caso in cui la notifica sia stata effettuata presso il difensore nominato di fiducia, stante la diversa natura del rapporto che intercorre tra l’imputato con il suo difensore di fiducia e dell’obbligo del difensore di tenere informato il suo assistito.

Se sotto il profilo del dovere di tenere informato il proprio assistito la posizione del difensore di ufficio non si differenzia rispetto a quella del difensore di fiducia, la diversità del rapporto si manifesta sotto il profilo dell’esistenza di un legame interpersonale più stretto che connota la nomina fiduciaria e che assume rilievo come elemento di conferma della ragionevole presunzione dell’informazione data all’imputato da parte del suo difensore della sua citazione a giudizio.

Come evidenziato dal ricorrente, pertanto, non vi erano elementi in forza dei quali poter presumere che l’imputato fosse a conoscenza dell’esistenza del procedimento, anche considerando che, tale conoscenza non può essere desunta da un atto compiuto d’iniziativa della polizia giudiziaria in epoca anteriore alla formale instaurazione del procedimento, che si verifica soltanto con l’iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 16416 del 02/03/2017, Rv. 269843).