“Reformatio in peius”: il divieto riguarda il dispositivo non la motivazione della sentenza (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 25585/2023 ha stabilito che il divieto di “reformatio in peius” riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza e il suo concreto contenuto afflittivo ma non la motivazione, che può contenere una valutazione più grave della violazione commessa sia in termini fattuali che giuridici.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, è la statuizione contenuta nel dispositivo che deve essere presa in considerazione ai fini della verifica dell’eventuale violazione di un divieto di reformatio in peius.
La statuizione in ordine alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è stata confermata nel dispositivo della sentenza di secondo grado, senza alcuna violazione del predetto divieto.
Dunque, la Corte d’appello ha correttamente applicato il principio, che deve essere qui riaffermato, secondo cui il divieto della reformatio in peius (art. 597, comma 3, cod. proc. pen.) concerne il dispositivo e non la motivazione, la quale può ben essere meno favorevole per l’imputato.
Tale affermazione si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui è legittima la decisione con la quale il giudice di appello critichi la decisione del giudice di primo grado, lasciando, tuttavia, inalterato il dispositivo di assoluzione (Sez. 5, n. 4011 del 19/05/2005, dep. 2006, Rv. 233593).
Ed è coerente anche con il principio secondo cui il divieto di reformatio in peius riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che può contenere una valutazione più grave della violazione commessa, sia in termini di fatto che di diritto (Sez. 3, n. 3070 del 08/09/2016, dep. 2017, Rv. 268893 – 01; Sez. 4, n. 3447 del 03/10/2007, dep. 2008, Rv. 238738).