Violenza privata se parcheggi l’auto rendendo disagevole l’accesso agli altri condomini (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 27559 depositata il 26 giugno 2023 ha stabilito che integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria auto sulla strada di accesso a un fabbricato in modo da rendere non impossibile, ma anche solo significativamente disagevole l’accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione la persona offesa nell’esercizio del proprio diritto di passaggio.

La Suprema Corte sottolinea che è configurabile la violenza privata quando la condotta è preordinata a rendere anche solo disagevole una lecita modalità di esplicazione del diritto della persona offesa.

Sul punto ricordiamo il precedente della cassazione sezione 5 numero 1053/2022, Rv 282467-01 che ha stabilito che integra il delitto di violenza privata la condotta preordinata a rendere anche solo disagevole una lecita modalità di esplicazione del diritto della persona offesa.

Fattispecie relativa alla sostituzione, da parte degli imputati, contro la volontà del proprietario e dell’affittuario, della serratura di una delle due porte di accesso alle scuderie di un’azienda agricola. Infatti, il caso in questione integra gli estremi della violenza privata, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione (ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 1913 del 16/10/2017, Rv. 272322; Sez. 5, Sentenza n. 4284 del 29/09/2015, Rv. 266020; Sez. 5, Sentenza n. 11907 del 22/01/2010, Rv. 246551).