Continuazione: non è preclusa dalla non omogeneità dei reati (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 10359/2023 ha stabilito che in tema di reato continuato, l’esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del “modus operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l’esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi. Nel caso esaminato la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva escluso il riconoscimento della continuazione in ragione della diversa tipologia dei reati, senza tuttavia valutare gli altri indici sintomatici della sussistenza del medesimo disegno criminoso.
I giudici d’appello hanno disatteso la richiesta difensiva facendo leva sulla diversa tipologia dei reati senza valutare gli altri indici eventualmente sintomatici della riconducibilità degli illeciti al medesimo disegno criminoso.
La cassazione, in proposito, ha in più occasioni precisato che l’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del “modus operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Rv. 266413; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Rv. 254809), ulteriormente chiarendo che, al fine del riconoscimento del vincolo, è sufficiente la constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv. 255156).
Nella specie la sentenza impugnata non ha valutato, oltre alla concentrazione temporale delle condotte, la riferibilità delle stesse all’attività imprenditoriale dell’imputato e le modalità esecutive affini, in quanto gli illeciti risultano realizzati operando in entrambi i casi sul sistema della fatturazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con riguardo al denegato riconoscimento del vincolo della continuazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello.
Il principio è stato già espresso dalla cassazione sezione 3 con la sentenza numero 33542/2022, che ha ribadito che in tema di continuazione la diversità dei reati non è preclusiva al riconoscimento dell’articolo 81 secondo comma codice penale.
In tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 12936 del 03/12/2018 Cc., dep. 25/03/2019, Rv. 275222 – 01).
La Suprema Corte ha evidenziato che nel caso in esame la sentenza impugnata ha evidenziato la diversità dei reati (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, volto ad un risparmio di imposte; ricettazione con indebito utilizzo di carte di credito per sottrarre denaro ai titolari delle carte di credito) già giudicati in relazione a quello in odierno giudizio (art. 2 del d. lgs. 74 del 2000) e, inoltre, i fatti accertati nella precedente condanna, successivi a quelli in giudizio, “risultano frutto di una determinazione estemporanea e del tutto eventuale”.
La diversità dei reati (non omogeneità) non risulta preclusiva della continuazione (art. 81 cod. pen., secondo comma, cod. pen.: “Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse violazioni di legge).
Giova ribadire che: “L’interruzione del disegno criminoso, del quale si assume che più fatti costituiscono espressione, va accertata in concreto dal giudice, caso per caso, essendo ben possibile che il predetto disegno permanga o, addirittura, venga rafforzato e continui ad essere realizzato, pur durante lo stato di detenzione o dopo una sentenza irrevocabile di condanna per taluno di reati che di quel disegno sono realizzazione”.
L’unico elemento che individua la continuazione e vale a distinguerla dal concorso materiale di reati, è costituito dall’identità del disegno criminoso, sicché la prima è configurabile – sia nella forma omogenea (pluralità di violazioni della stessa disposizione di legge), che in quella eterogenea (pluralità di violazioni di diverse disposizioni di legge) -, tutte le volte in cui una molteplicità di reati, ancorché puniti con pene di specie diversa, sia commessa da uno stesso soggetto in esecuzione di un identico disegno criminoso. (Conf mass n 170250; (Conf mass n 179764)” (Sez. 1, Sentenza n. 5166 del 05/03/1990 Ud. (dep. 04/04/1990) Rv. 183952 – 01).
Il richiamo alla non omogeneità delle violazioni di legge (reati diversi) risulta, pertanto, manifestamente illogico.