Termine di impugnazione scaduto per impedimento del difensore: niente restituzione in termini se l’impedimento ha riguardato solo una piccola parte del termine e il difensore è rimasto inerte nel resto del periodo (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 3^, sentenza n. 27483/2023, camera di consiglio del 7 giugno 2023, ha risolto un caso di asserito impedimento professionale del difensore.

La vicenda giudiziaria e il ricorso per cassazione

Nella specie un imputato era stato condannato in primo grado.

L’appello presentato dal suo difensore è stato dichiarato inammissibile per tardività.

Il difensore ha presentato, nell’interesse del suo assistito, un’istanza alla Corte di appello competente chiedendo di essere rimesso in termini.

La Corte ha respinto la richiesta e il difensore ha fatto ricorso per cassazione.

Ha affermato nel ricorso di avere avuto un problema di salute che gli aveva reso impossibile depositare per tempo l’appello ed ha aggiunto che il suo assistito non era al corrente di tale suo impedimento e aveva appreso della pronuncia di inammissibilità dell’appello solo dopo averne ricevuto la notifica.

La decisione della Corte di cassazione

Costituisce orientamento risalente ma non smentito che, in tema di restituzione nel termine, non è consentito all’imputato far valere, sostituendosi al difensore, un impedimento che riguardi il difensore medesimo; ed invero è prevista la legittimazione del difensore in proprio e per causa propria alla richiesta di essere reintegrato in un diritto o facoltà, né può ritenersi  sussistente alcuna funzione di rappresentanza del difensore da parte dell’imputato (Sez. 2^, n. 1763 del 13/04/1999, Rv. 214363, proprio in tema di affermata malattia del difensore).

In ogni caso, peraltro, anche a prescindere dai rilievi che precedono, da un lato l’imputato ben avrebbe potuto tempestivamente presentare personalmente l’appello nei termini ex lege fissati (dovendosi presumere l’adempimento da parte del difensore del dovere deontologico di comunicare al proprio assistito l’esito del giudizio, ed in proposito infatti alcuna lamentela è stata avanzata, mentre comunque alcun incombente partecipativo incombeva all’ufficio, trattandosi di sentenza depositata nei termini), e d’altro canto alcun onere di diligenza risulta essere stato rispettato.

In disparte invero la considerazione fattuale che l’appello reca la data interna del 24 novembre 2022 – successivo al momento di insorgenza della patologia e nei termini per la proposizione tempestiva dell’appello – come momento conclusivo di formazione dell’atto, è stato ritenuto configurabile il caso

della forza maggiore idonea a suffragare istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza nella malattia invalidante del difensore di fiducia che gli abbia impedito di allontanarsi dal proprio domicilio e di nominare un sostituto per la presentazione dei motivi di impugnazione. Con la precisazione, peraltro, che in un caso – proprio come in specie – di deposito differito della motivazione, con termine di quarantacinque giorni per impugnare e di malattia del difensore documentata dal trentesimo giorno in poi, è stata esclusa la sussistenza della forza maggiore, sul rilievo che l’uso dell’ordinaria diligenza, sia da parte dell’imputato, sia da parte del difensore, avrebbe potuto impedire il vano spirare del termine (Sez. 1, n. 16763 del 07/04/2010, Rv. 246927).  

Infatti, al riguardo, è stato ripetutamente ritenuto che integra un’ipotesi di causa di forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., il solo stato di malattia che sia di tale gravità da incidere sulla capacità di intendere e volere dell’interessato, impedendogli per tutta la sua durata qualsiasi attività (Sez. 6, n. 51912 del 03/12/2019, Rv. 278063; Sez. 3, n. 23324 del 10/03/2016, Piazzi, Rv. 266826; Sez. 6, n. 2252 del 16/12/2010, dep. 2011, Rv. 249197). Ipotesi certamente non ricorrente in specie, laddove la denunciata patologia del difensore, tra l’altro comportante l’esecuzione di accertamenti clinici di sostanziale routine, sarebbe insorta cinque giorni prima della scadenza del termine per impugnare.

Tanto più che non integra un’ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore l’impedimento fisico ad es. limitato al giorno di scadenza del termine, giacché è imputabile alla parte l’incapacità di organizzare i propri impegni in modo da neutralizzare il rischio di imprevisti dell’ultimo momento (cfr. Sez. 4, n. 11173 del 27/02/2014, Rv. 262088), ed in specie erano già comunque decorsi quaranta dei quarantacinque giorni utili alla proposizione del gravame (v. anche supra Sez. 1, n. 16763 cit.). Anche perché grava sull’imputato l’onere di vigilare sul corretto svolgimento dell’incarico conferito (Sez. 4, n. 11173 del 27/02/2014, Rv. 262087), laddove al contrario alcuna iniziativa informativa o di controllo era stata assunta, dal momento che l’odierno ricorrente ha dichiarato di essere venuto a conoscenza della declaratoria di tardività solamente dopo l’avvenuta comunicazione della decisione d’appello.