Avvocati, è legittimo anche l’impedimento comunicato in extremis (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza  26733 del 20 giugno 2023 ha ribadito che in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore non rileva l’invio dell’istanza in prossimità dell’udienza e tantomeno la mancata indicazione dell’impossibilità di nomina del sostituto che è insita nell’imprevisto occorso al professionista.

La Suprema Corte ha esaminato la questione dell’avvocato che, a seguito di una partita di calcetto. aveva subito un serio infortunio ed aveva inoltrato via PEC alle 05,00 del mattino, appena uscito dal Pronto Soccorso, istanza di rinvio dell’udienza disattesa dalla Corte di merito.

La Cassazione ha ritenuto che l’omessa valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienza determina il difetto di assistenza dell’imputato, con la conseguente nullità assoluta.

La Cassazione ha ricordato analogo precedente.

La quinta sezione penale, con la sentenza numero 33589 (udienza del 13 giugno 2022, deposito il 13 settembre 2022, ha esaminato la questione del legittimo impedimento per motivi di salute del difensore comunicato il giorno stesso del processo.

La Suprema Corte ha stabilito che il processo dev’essere rinviato anche se l’avvocato ha mandato il certificato medico il giorno stesso dell’udienza, inoltre essendo l’evento imprevedibile non è necessaria la nomina del sostituto.

Nel caso di specie il legale si era ammalato il giorno dell’udienza e aveva documentato al giudice la patologia con un fax.

I giudici di merito avevano respinto la richiesta di rinvio “argomentando” sull’intempestività dell’istanza e sulla circostanza che il legale non avesse motivato le ragioni dell’impossibilità di nominare un sostituto processuale.

Gli Ermellini hanno ribadito che l’impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l’obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina (Sezioni unite penali, n. 41432 del 21 luglio 2016, Rv 267747)

Come chiarito dalla sentenza richiamata, l’onere di nominare un sostituto non sussiste, “salvo che lo stato patologico sia prevedibile”.

Inoltre “l’impedimento deve essere giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto circa la vicenda in questione”.

Pertanto, chiosa la Suprema Corte, l’accoglimento della richiesta di rinvio del difensore per legittimo impedimento è giuridicamente doveroso quando la situazione addotta a base dell’istanza sia impeditiva non solo della partecipazione del professionista all’udienza, ma anche della tempestiva nomina di un sostituto che possa assicurare una efficace difesa.