L’indicizzazione e la corretta denominazione degli allegati depositati telematicamente sono condizioni indispensabili perché vengano presi in considerazione (di Vincenzo Giglio)

Le prese di posizione giurisprudenziale attorno ai requisiti della chiarezza e dell’ordine nell’esposizione delle argomentazioni di parte si arricchiscono di una nuova puntata.

Questa volta si tratta di una decisione di merito, precisamente la sentenza n. 1288/2023 del 3 febbraio 2023, emessa dalla quinta sezione civile del tribunale di Napoli.

Si trattava di un giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento.

L’opponente ha citato in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e il Ministero della Giustizia, impugnando un’intimazione di pagamento per varie cartelle esattoriali derivanti da ruoli formati dall’ufficio campione penale della Corte d’appello di Napoli.

I due intimati si sono costituiti in giudizio, resistendo alla domanda dell’opponente.

Il giudice napoletano, previa separazione di una parte della causa per mancata integrazione del contraddittorio, ha accolto la residua domanda dell’opponente ed è quanto mai interessante la ragione dell’accoglimento.

L’opponente aveva assunto di non avere ricevuto la notifica di quattro cartelle esattoriali e di atti successivi alle stesse e di avere quindi avuto conoscenza delle stesse solo a seguito della notifica dell’intimazione di pagamento.

Il Ministero convenuto aveva a sua volta affermato di avere notificato le cartelle tramite ufficiale giudiziario e, a fronte dell’inerzia del debitore, di avere trasmesso gli atti all’Agenzia delle Entrate Riscossione per gli ulteriori adempimenti di sua competenza.

Sennonché, sebbene nella comparsa di costituzione del Ministero medesimo fosse compreso un indice delle allegazioni, nessuno dei documenti indicati era stato realmente allegato all’atto della costituzione telematica.

Ciò che più conta – constata il giudice – è l’impossibilità di una verifica delle date di notifica delle cartelle esattoriali e degli asseriti atti successivi di intimazione che sarebbero impeditivi della prescrizione.

Difatti, nella comparsa di costituzione dell’Agenzia delle Entrate sono menzionati numerosi atti con le relative date di notifica ma mancano riferimenti puntuali ai documenti prodotti che permettano un agevole riscontro.

Come non bastasse, la comparsa in questione termina senza alcuna indicazione dei numerosi documenti prodotti telematicamente.

Ed ancora: l’esame delle produzioni telematiche evidenzia l’allegazione alla comparsa di 36 documenti; il relativo indice menziona però specificamente solo tre di essi mentre i restanti sono indicati mediante stringhe numeriche che è impossibile ricondurre al contenuto della comparsa.

Il giudice ricorda a questo punto che, secondo quanto disposto dagli artt. 74 e 87 disp. Att. Cod. proc. civ., i documenti di causa vanno inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte e riportati nell’indice.

Ritiene che, sebbene tali disposizioni si riferissero ai documenti cartacei, la sottostante esigenza di chiarezza e ordine valga a maggior ragione per documenti smaterializzati.

Ne trae la conclusione che anche nel processo telematico i documenti devono essere elencati in un indice, devono essere numerati e denominati in modo chiaro.

Ove tali requisiti manchino, la loro produzione non è adeguata e neanche corretta posto che il giudice e le parti non possono essere costretti ad una ricerca finalizzata all’eventuale indicazione di ciò che possa confermare o smentire le affermazioni della parte.

Precisa al riguardo il giudice che “tali considerazioni non servono a fornire una copertura formalistica ad una pigra presa di posizione, finalizzata a risolvere in modo veloce ed in rito una controversia che, altrimenti, richiederebbe (com’è doveroso) un faticoso riscontro di circostanze comunque allegate; esse, al contrario, derivano proprio dal frustrante tentativo a lungo, ma invano, condotto di ricondurre coerentemente quei documenti (si ripete, in numero elevato) alla difese svolte“.

In conclusione, non potendosi tener conto dei documenti (non prodotti dal Ministero e) affastellati disordinatamente dalla difesa dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, il giudice ha ritenuto confermato l’assunto dell’attore relativo all’intervenuta prescrizione dei crediti nei suoi confronti vantati dal Ministero della Giustizia, in assenza di prove di atti interruttivi.