Testimonianza: la consultazione di appunti e documenti senza l’autorizzazione del giudice e non depositati nel fascicolo del PM (di Riccardo Radi)

La testimonianza resa dall’ufficiale o agente di p.g. consultando in aiuto alla memoria documenti non presenti nel fascicolo del pubblico ministero è utilizzabile?
Il testimone che poco ricorda dei fatti e nel corso della testimonianza legge documenti senza essere autorizzato dal giudice rischia di rendere inutilizzabile la sua deposizione?
Al doppio interrogativo rispondiamo con due sentenze della Suprema Corte che hanno affrontato il tema.
La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 5234/2023 Rv 284277-02 ha stabilito che in tema di prova testimoniale, la consultazione di documenti in aiuto alla memoria, avvenuta in assenza dell’autorizzazione del giudice, non dà luogo né ad inutilizzabilità della prova, in quanto essa risulta assunta non in violazione di divieti di legge, ma con modalità diverse da quelle prescritte, né a nullità, vigendo in materia il principio di tassatività e non essendo riconducibile ad alcuna delle previsioni di cui all’art. 178 cod. proc. pen. l’inosservanza delle norme che disciplinano l’esame testimoniale.
L’altro interrogativo trova risposta nella sentenza della cassazione sezione 6 numero 41768/2017 Rv 271279-01 che ha stabilito che in tema di prova testimoniale, l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria può essere autorizzato, ai sensi dell’art. 499, comma 5, cod. proc. pen., a consultare in aiuto della memoria propri appunti, trattandosi di documenti da lui redatti, anche se non si tratti di verbali o di atti depositati nel fascicolo del pubblico ministero, purchè gli stessi possano essere esaminati da tutte le parti del processo.
La Suprema Corte premette che l’art. 499, comma 5, cod. proc. pen., prevede che il testimone può essere autorizzato dal presidente, nel corso dell’esame, “a consultare, in aiuto della memoria, documenti i. lui redatti”, e null’altro aggiunge in ordine alla tipologia dei documenti consultabili.
Inoltre, la disposizione indicata non può ritenersi trovare un limite nella previsione di cui all’art. 514, comma 2, cod. proc. pen., la quale contempla la possibilità per gli appartenenti alla polizia giudiziaria di «servirsi» degli atti di documentazione delle indagini «a norma dell’art. 499, comma 5».
Da un lato, infatti, la previsione di cui all’art. 514, comma 2, cod. proc. pen. ha la funzione di disciplinare i limiti di utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari e di cui non può essere data lettura, ai fini dell’acquisizione al fascicolo per il dibattimento.
Dall’altro, sarebbe difficilmente spiegabile un limite alla tipologia di atti consultabili nel corso dell’esame, operante per i soli appartenenti alla polizia giudiziaria, e non anche per gli altri testimoni, e nemmeno per i consulenti tecnici – pur legati da un rapporto fiduciario alle parti e per i quali, anzi, si applica il più ampio disposto di cui all’art. 501, comma 2, cod. proc. pen. sebbene si tratti di situazioni in cui ricorrano identiche esigenze di tutela del diritto di difesa.
Può pertanto concludersi che l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria può essere autorizzato a consultare in aiuto della memoria propri “appunti”, quali «documenti da lui redatti», anche se non si tratti di verbali o comunque di atti depositati al fascicolo del pubblico ministero, purché gli stessi possano essere esaminati da tutte le parti del processo.
Del resto, non mancano precedenti giurisprudenziali coerenti con la soluzione accolta.
In particolare, quando la deposizione del testimone ha ad oggetto una complessa attività di polizia giudiziaria, caratterizzata anche da plurime acquisizioni documentali, deve ritenersi legittimo l’utilizzo, ai fini previsti dall’art. 499, comma 5, cod. proc. pen., di prospetti formati dal teste e che riassumono il contenuto di documenti acquisiti nel corso delle indagini dall’articolazione di polizia giudiziaria di cui il medesimo faceva parte (così Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Rv. 263800).