In tema di patteggiamento, la rinnovazione della richiesta in caso di iniziale consenso poi divenuto dissenso del pubblico ministero può essere formulata dall’imputato, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, solo in termini diversi da quelli dell’istanza precedentemente avanzata, cassazione sezione 5 sentenza numero 21877/2023.
La Suprema Corte ha esaminato la questione relativa all’iniziale consenso del pubblico ministero su una proposta di patteggiamento poi respinta dal Gup e riproposta in dibattimento in termini analoghi ma con il dissenso del pubblico ministero di udienza.
La Cassazione rileva che le censure relative alla revoca del consenso del P.M. sono manifestamente infondate.
Come si evince dalla sentenza impugnata (e, in termini analoghi, dalla memoria trasmessa dal difensore del ricorrente), nel corso dell’udienza ex art. 447 cod. proc. pen. dinanzi al G.i.p. del Tribunale di Gorizia, il difensore dell’imputato aveva formulato richiesta di applicazione della pena alla quale aveva aderito il P.M., ma che non era stata accolta dal giudice.
Dinanzi al giudice del dibattimento, la richiesta già presentata nel corso delle indagini preliminari veniva riproposta, ma il P.M. non prestava il proprio consenso.
Ora, sulla scorta dell’insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 426 del 2001 e ord. n. 100 del 2003), la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in caso di rinnovazione da parte dell’imputato della richiesta di applicazione della pena, il giudice può pronunciare la relativa sentenza fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado solo se interviene il consenso del pubblico ministero (Sez. 6, n. 31949 del 11/04/2007, Rv. 237205; conf., ex plurimis, Sez. 6, Sentenza n. 42374 del 23/10/2009, Rv. 245005).
Escluso ogni vincolo per il P.M., anche da questo punto la doglianza è manifestamente infondata.
D’altra parte, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamato dalla Corte distrettuale, la richiesta di patteggiamento, che l’imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado può rinnovare, non deve essere identica a quella precedente, oggetto del dissenso del P.M. ovvero rigettata dal giudice, in quanto il vincolo della riproposizione della medesima richiesta è previsto unicamente dall’art. 464, comma 3, cod. proc. pen., in caso di richiesta di patteggiamento presentata contestualmente all’opposizione a decreto penale e poi riproposta prima della dichiarazione di apertura del conseguente dibattimento (Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Rv. 244581; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20794 del 19/01/2010, Rv. 247361; Sez. 6, n. 42775 del 24/09/2014, Rv. 260449, che ha precisato come il termine “rinnovare” – a differenza di quello “riproporre” utilizzato per la nuova richiesta di giudizio abbreviato – evochi il significato di una “nuova domanda”; Sez. 5, n. 16115 del 10/12/2015, dep. 2016).
Pertanto, la riproposizione di identica richiesta da parte del difensore era illegittima e, indipendentemente dalle ragioni addotte, il dissenso del P.M. è del tutto in linea con il citato principio di diritto.
Ne consegue la manifesta infondatezza della censura.
Pertanto, dalla sentenza esaminata si ricava la seguente massima: “In tema di patteggiamento, la rinnovazione della richiesta in caso di dissenso del pubblico ministero può essere formulata dall’imputato, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, solo in termini diversi da quelli dell’istanza precedentemente avanzata”.
Massime precedenti Conformi: N. 28641 del 2009 Rv. 244581 – 01, N. 42775 del 2014 Rv. 260449 – 01, N. 20794 del 2010 Rv. 247361 – 01
