L’avvocato ha diritto all’onorario degli atti firmati ma redatti dalla figlia del cliente con l’ausilio del marito magistrato (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 civile con l’ordinanza numero 14283 del 24 maggio 2023 ha stabilito che in tema di onorari di avvocato, il legale ha diritto al compenso anche se gli atti di causa sono stati redatti dalla figlia del cliente.

L’assunzione del patrocinio da parte del professionista, infatti, è necessaria per dare ingresso agli atti in sede processuale e fa sorgere l’obbligazione di pagamento.

Nel caso esaminato l’avvocato si era limitato a sottoscrivere gli atti redatti dalla figlia dell’assistito con l’aiuto del marito giudice ma ciò non ha rilevanza in quanto senza avvocato l’atto non “entra nel processo”.

La vicenda è giunta in cassazione ed è scaturita dalla richiesta dei compensi da parte dell’avvocato che aveva seguito due cause civili, l’assistito si era opposto al pagamento deducendo che in realtà il legale non aveva maturato il compenso in quanto si era limitato a firmare tutti gli atti processuali senza apportare alcun contributo intellettuale.

La redazione degli atti di causa era stata opera della figlia del cliente che si era avvalsa dell’aiuto del marito magistrato, tutto ciò non ha rilievo perché l’avvocato matura il compenso nel momento che gli atti trovano ingresso nel procedimento civile.