L’avvocato che non comunica il nuovo indirizzo di studio è sanzionato con la censura (di Riccardo Radi)

L’avvocato deve avvisare tempestivamente il COA del cambiamento dei propri recapiti di Studio e l’omissione non è scriminata dalle condizioni di salute precarie.

La massima (consultabile a questo link) è stata espressa a seguito del procedimento disciplinare che prevedeva la seguente incolpazione:

Perché quale Avvocato iscritto all’Ordine Forense di … ometteva di dare comunicazione scritta ed immediata al COA di … del proprio recapito professionale e dei successivi eventi modificativi.

In … dal … al …

E così violando l’art. 9 comma 1 Codice Deontologico Forense per non aver osservato i doveri di lealtà correttezza e diligenza nell’esercizio della professione”

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 269 del 30 dicembre 2022, pubblicata sul sito del CNF il 24 maggio 2023, ha stabilito che costituisce illecito disciplinare, sanzionato in via edittale con la censura (art. 70 cdf), l’omessa o tardiva comunicazione scritta al COA di appartenenza dei propri recapiti professionali, anche secondari, e dei successivi eventi modificativi.

Nel caso di specie, l’avvocato aveva trasferito il proprio studio legale presso altro indirizzo, tuttavia omettendo per oltre un anno di darne notizia al proprio COA.

Sebbene le condizioni di salute psicofisica dell’incolpato non costituiscano, di per sè sole, una scriminante per l’illecito deontologico (per il quale è infatti sufficiente la volontarietà dell’azione), pur tuttavia ben possono incidere -mitigandola- sulla relativa sanzione disciplinare.

La malattia dell’incolpato non scrimina l’illecito ma può attenuare la sanzione e nel caso esaminato la censura è stata sostituita con l’avvertimento.