Sezioni unite penali: il PG può impugnare le sentenze di primo grado per le quali vi sia stata acquiescenza del procuratore della Repubblica solo previe intese con costui (di Vincenzo Giglio)

Le Sezioni unite penali, con la sentenza n. 21716/2023, emessa in esito all’udienza pubblica del 23 febbraio 2023, hanno risolto importanti questioni di diritto ad essa rimesse, ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen., dalla sesta sezione penale della Corte con ordinanza del 18 ottobre 2022.

Così erano stati formulati i quesiti:

“quali presupposti legittimino il procuratore generale ad appellare la sentenza ai sensi dell’art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.”;

“se l’acquiescenza del procuratore della Repubblica al provvedimento (art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.) sia riferibile anche al pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado”;

“se, in assenza delle condizioni per l’appello del procuratore generale di cui all’art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione dello stesso possa essere qualificato come ricorso immediato ex art. 569 cod. proc. pen. ovvero come ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen.”.

Le Sezioni unite hanno così risposto:

“La legittimazione del procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado a seguito dell’acquiescenza del procuratore della Repubblica consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall’art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del procuratore della Repubblica in merito all’impugnazione della sentenza”.

“L’acquiescenza del procuratore della Repubblica al provvedimento (art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.) non è riferibile anche al pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado”.

“In assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell’art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen.”.