Leggendo il codice di procedura penale, aggiornato alle modifiche apportate dalla riforma Cartabia, mi sono imbattuto nell’articolo 161 comma 01.
Alla prima lettura ho pensato ad un errore di stampa dell’intonso codice ed invece, dopo una veloce verifica, ho appurato che è proprio così.
All’articolo 161 del codice di procedura penale, “Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni” si legge: “01. La polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini …” e il comma 01 viene richiamato anche nell’articolo 157 c.p.p. “Prima notificazione all’imputato non detenuto” ove si ricorda che: “Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, la prima notificazione all’imputato non detenuto, che non abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01, è eseguita…”.
Cambiano i tempi, chissà cosa penserebbero Rocco e Vassalli della numerazione 01, 02, 03 …
Quindi da adesso in poi si potrà declamare e richiamare il comma 01 dell’articolo 161 c.p.p. e ad alcuni verrà in mente che una volta esisteva solo l’unico ed inimitabile 007 che si presentava così: “Il mio nome è Bond, James Bond”.
