Esami genetici sul DNA: valore di prova piena (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 38184/2022 ha stabilito che in tema di prove, gli esiti dell’indagine genetica condotta sul DNA hanno natura di prova piena e non di mero elemento indiziario, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, sicché sulla loro base può essere affermata la penale responsabilità dell’imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti.
Nel caso esaminato la prova scientifica si era formata a seguito del rinvenimento, sui manici del sacchetto in cui era contenuto un ordigno collocato nei pressi della caserma dei RIS di Parma, di un genotipo maschile ritenuto compatibile con il DNA dell’imputato.
La Suprema Corte premette che le corti di merito hanno attribuito a tale risultanza solo il valore di grave indizio di colpevolezza, rilevando l’esistenza di ulteriori convergenti indizi idonei a supportare la condanna nel rispetto della regola di cui all’articolo 192 comma 2 c.p.p.
In punto di diritto, la cassazione evidenzia che l’elemento acquisito agli atti costituito dalla comparazione del DNA e valorizzato ai fini dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, può costituire prova piena a tutti gli effetti, come già ripetutamente affermato (Cassazione sezione 2 n. 8434 del 05.02.2013, Rv 255257, Cassazione sezione 1 n. 48349 del 30.06.2004, Rv 231182, Cassazione sezione 2 n. 16809 del 2018 non massimata, secondo cui gli esiti dell’indagine genetica condotta sul DNA hanno natura di prova e non di mero elemento indiziario ai sensi dell’articolo 192 comma 2 c.p.p., sicché sulla loro base può essere affermata la responsabilità penale dell’imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti).
Infine, la Suprema Corte ricorda il pacifico principio, secondo cui gli esiti dell’indagine genetica condotta sul DNA, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermativa, tale da rendere infinitesimale la possibilità di errore, presentano natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell’articolo 192, comma secondo, c.p.p.; peraltro, nei casi in cui l’indagine genetica non dia risultati assolutamente certi, ai suoi esiti può essere attribuita valenza indiziaria (Cassazione sezione 2, numero 8434 del 05.02.2013, Rv 255257; Cassazione sezione 1 n. 48349 del 30.06.2004, Rv 231184).