L’avvocato Alessandro Casano del Foro di Marsala ci ha proposto un’interessante riflessione su una vicenda giudiziaria nel suo incrocio con il regime intertemporale delle pene sostitutive posto dalla Riforma Cartabia.
La pubblichiamo volentieri.
Se al momento dell’entrata in vigore della Cartabia (30/12/2022) era già stata data la lettura del dispositivo di primo grado, le pene sostitutive non possono più essere richieste.
La vicenda
Il Tribunale di …, con sentenza emessa nel novembre del 2022 (prima dell’entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia) condannava un imputato alla pena di mesi 8 di reclusione.
La motivazione della sentenza veniva depositata nel febbraio del 2023.
Il difensore, qualche giorno dopo il deposito della motivazione, con istanza scritta, chiedeva al giudice di primo grado l’applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell’art. 95 delle disposizioni transitorie della Riforma Cartabia.
Il Tribunale dichiarava inammissibile l’istanza (il provvedimento è allegato alla fine del post), rilevando che la disciplina transitoria (a differenza di quanto previsto per i processi pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore della Riforma) non ha contemplato alcuna procedimentalizzazione di una richiesta formulata dopo il deposito della motivazione e che, in ogni caso,dopo il deposito della sentenza non sarebbe più consentita un’integrazione della motivazione.
Aggiungeva chela possibilità introdotta dall’art. 95 di richiedere le sanzioni sostitutive anche per i procedimenti in primo grado non sembra prescindere dalla scansione procedimentale introdotta dall’art. 545-bis cpp (subito dopo la lettura del dispositivo di condanna).
La norma
L’art. 95 delle disposizioni transitorie della Riforma Cartabia prevede che le sanzioni sostitutive di cui alla L. 689/81 “si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento di entrata in vigore del presente decreto”.
L’art. 95, in effetti, nulla specifica in ordine ai modi e ai tempi con cui deve essere avanzata la relativa istanza.
Il commento
Appare anzitutto necessario stabilire dinnanzi a quale autorità penda il processo dopo il deposito della motivazione e prima del decorso del termine per impugnare per stabilire a quale autorità giudiziaria debba essere inoltrata l’istanza.
Un risalente indirizzo delle Sezioni Unite (47008/2009) ha ritenuto che con la lettura del dispositivo di primo grado si avvia il grado di giudizio successivo indipendentemente dalla presentazione dell’eventuale atto di appello (fattispecie in cui le Sezioni Unite hanno escluso l’applicabilità delle più favorevoli disposizioni sopravvenute in tema di prescrizione).
L’insegnamento delle Sezioni Unite, tuttavia, pare aver considerato una nozione di pendenza non in termini assoluti, ma in relazione ad una specifica norma intertemporale, ed ha manifestato la consapevolezza che locuzione di pendenza può assumere differenti significati a seconda del contesto in cui è utilizzata.
Nell’ipotesi contemplata dall’art. 95 disp. trans. della cd. Riforma Cartabia, il riferimento ai procedimenti penali pendenti in primo grado pare, invece, riferirsi a quei processi penali il cui fascicolo – a prescindere dall’eventuale deposito dell’atto di impugnazione – si trova ancora nella disponibilità del Giudice di primo grado.
La situazione indicata nell’art. 95 disp. trans. sembra, in qualche modo, analoga a quella prevista dall’art. 279 c.p.p. in tema di misure cautelari. Secondo la costante interpretazione della giurisprudenza, il Giudice che “procede” competente all’applicazione e alla revoca delle misure cautelari indicato nell’art. 279 c.p.p. è colui che ha la materiale disponibilità degli atti e la sua competenza funzionale viene meno solo con la trasmissione del fascicolo ad altro Giudice.
Non pare diversa la situazione indicata nell’art. 95 disp. trans. e sembrerebbe irragionevole qualsiasi altra interpretazione:
- Sarebbe irragionevole ritenere che l’istanza di applicazione della sanzione sostitutiva -dopo la lettura del dispositivo e prima ancora che gli atti vengano trasmessi al giudice di secondo grado- possa essere decisa dalla Corte di Appello che non ha a disposizione gli atti del fascicolo per decidere e che, magari, non verrà neppure investita dell’impugnazione;
- Sarebbe irragionevole ritenere che la richiesta di sanzione sostitutiva debba essere devoluta al giudice di secondo grado mediante impugnazione della sentenza di primo grado, posto che la sentenza di primo grado non si è pronunciata (e non avrebbe potuto pronunciarsi) sulla concessione della sanzione sostitutiva e non vi è alcun capo o punto della sentenza suscettibile di censura;
- Sarebbe contrario al dettato normativo ritenere che le sanzioni sostitutive -dopo la lettura del dispositivo di primo grado – possano essere richieste solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza attraverso l’incidente di esecuzione: l’art. 95, infatti, indica l’incidente di esecuzione solo per quei processi pendenti innanzi la Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della Riforma e non anche per quelli pendenti in primo o in secondo grado;
- Sarebbe irragionevole ritenere che le pene sostitutive (che pure possono essere richieste per i processi pendenti in secondo grado o in Cassazione alla data di entrata in vigore della riforma) non possano più essere invocate se è già stata data lettura del dispositivo di primo grado.
Sul punto sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore.
