Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 19663/2023, udienza del 9 febbraio 2023, ha chiarito la distinzione tra unione civile tra persone dello stesso sesso e mera convivenza more uxorio ai fini dell’applicazione riguardo ai reati contro il patrimonio della causa di non punibilità prevista dall’art. 649, comma 1-bis, cod. pen.
…Fonte normativa
Il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, recante modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76, ha introdotto nel codice penale l’art. 574-ter.
Tale norma prevede che, agli effetti della legge penale, il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. Parallelamente si è introdotto il citato comma 1-bis dell’art. 649, in base al quale la causa di non punibilità opera anche nei confronti di chi ha commesso alcuno dei fatti di cui al Titolo XIII, Libro II, in danno della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
…Inapplicabilità della causa di non punibilità alla convivenza more uxorio: giurisprudenza costituzionale
Tale duplice, contestuale, intervento, rende palese l’intento del legislatore di attribuire rilievo, ai fini dell’operatività della causa di esclusione della punibilità che interessa, all’esistenza di una convivenza qualificata, differenziandola rispetto a quella more uxorio, differenza significativa sulla quale, la Corte costituzionale si è già espressa, con ordinanza del 21 febbraio 2018 n. 57.
In tale sede il giudice delle leggi ha dichiarato manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649, comma 1, cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, a seguito della novella apportata dal d.lgs. n. 6 del 2017, sancisce che la causa di non punibilità prevista per i delitti contro il patrimonio, operi anche a beneficio della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e non anche del convivente more uxorio.
Deve ricordarsi che la giurisprudenza della Corte costituzionale, sul punto investita anche in occasioni pregresse, ha sempre sottolineato la non meccanica assimilabilità tra la convivenza e il rapporto di coniugio, in quanto la prima risulta basata sulla quotidiana affectio, in qualsiasi momento revocabile e, dunque, non sempre dotata dei caratteri di certezza e di tendenziale stabilità, propri del vincolo coniugale, questi ultimi incontrovertibilmente e documentalmente riscontrabili in sede di risultanze anagrafiche, nel caso di unione qualificata.
Trattasi di una causa di esclusione della punibilità in senso stretto come tale non applicabile analogicamente (articolo 14 preleggi).
…e giurisprudenza delle Sezioni unite
Sul punto non possono essere richiamate le argomentazioni delle Sezioni unite, Fialova, del 2021 che si sono occupate dell’articolo 384 primo comma codice penale ed hanno affermato che, se si dovesse convenire trattarsi di una disposizione avente natura di norma eccezionale, non potrebbe operare un’estensione dell’«esimente» al di là del suo tenore letterale, perché si violerebbe il disposto dell’art. 14 delle preleggi. Ed è stato precisato che la disposizione dell’art. 384, primo comma, cod. pen., non può essere considerata come una causa di non punibilità in senso stretto, ma piuttosto una scusante soggettiva, che investe la colpevolezza, impedendo la punizione in presenza di una condotta che viene percepita come inesigibile.
