Inerzia del PM nei reati da Codice Rosso: sarà automatica la revoca dell’assegnazione delle indagini (di Riccardo Radi)

Codice Rosso e il rispetto effettivo dei termini dei tre giorni per escutere la persona offesa.

Il disegno di legge (allegato alla fine del post) è stato licenziato dal Senato il 3 maggio ed avrà una corsia preferenziale alla Camera per una rapida approvazione delle modifiche introdotte che permetteranno in caso di inerzia del pubblico ministero titolare la sua sostituzione da parte del Procuratore capo.

La novità legislativa è diretta ad assicurare l’effettività dell’intervento del pubblico ministero a tutela della vittima dopo l’iscrizione della notizia di reato.

Ed infatti, nonostante le attuali previsioni normative, il termine dei tre giorni previsto dall’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale non sempre viene rispettato.

Il testo licenziato prevede:

Quando si procede per il delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l’assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale.

Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell’ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale”.

È invece indispensabile la massima celerità nella valutazione delle denunzie per i reati previsti dall’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1., e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, perché in queste ipotesi la violenza è di sovente caratterizzata da una escalation.

In questo caso poi, come è evidente, la tempestività dell’intervento è valorizzata dal prevalente interesse di tutela della vittima, la quale richiede che questa venga immediatamente sentita e che, successivamente, il pubblico ministero esegua le ulteriori eventuali attività di indagine.