Incarichi legali conferiti dalla Cassa forense: sono migliaia e per il TAR Lazio è troppo oneroso per l’ente fornire dati dettagliati a chi esercita il diritto di accesso civico generalizzato (di Vincenzo Giglio)

Premessa

Segnaliamo ai lettori la recentissima sentenza n. 5801/2023, camera di consiglio dell’8 marzo 2023, pubblicazione del 5 aprile 2023, emessa dalla quinta sezione del TAR Lazio.

La decisione è seguita ad un ricorso presentato da un avvocato tendente ad ottenere l’annullamento di un provvedimento di diniego emesso dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (d’ora in avanti Cassa forense) in risposta ad una sua istanza di accesso civico generalizzato e del silenzio successivamente osservato dal medesimo ente su una sua istanza di riesame nonché l’accertamento dell’obbligo dello stesso di ostensione della documentazione richiesta.

La vicenda sottostante al ricorso al TAR

Il ricorrente, avvocato e iscritto alla Cassa forense, ha presentato alla stessa una domanda di accesso civico generalizzato ex d.lgs. n. 33/2013,con richiesta di ostensione dei seguenti documenti:

a) – “l’elenco degli incarichi legali, sia giudiziali che stragiudiziali, conferiti da Cassa forense nell’ultimo quinquennio, riportante i nominativi dei professionisti e l’importo dei relativi compensi professionali”;

b) – “i nominativi dei componenti della/e Commissione/i di studio appositamente costituita/e per la predisposizione della bozza di riforma del Regolamento previdenziale attualmente in votazione, e l’importo dei compensi previsti per la durata dell’incarico”.

L’ente ha respinto la richiesta sub a), ritenendola “…massiva, indeterminata, generica e carente di specificità, non avendo ad oggetto particolari atti o documenti”.

Ha accolto solo parzialmente la domanda sub b), limitandosi a comunicare i nominativi dei componenti interni della suddetta Commissione di studio istituita con delibera del Comitato dei Delegati del 24.04.2020 ed escludendo invece i nominativi dei consulenti esterni precisando nel provvedimento che: “sono riportati i nominativi di coloro che hanno prestato specifico consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR in materia di protezione dei dati personali”.

L’istante ha di seguito presentato una domanda di riesame alla Cassa forense, senza ottenere alcun riscontro.

Ha quindi depositato ricorso al competente TAR Lazio.

Nel giudizio si è costituita la Cassa forense chiedendo il rigetto del ricorso.

Sempre nel corso del giudizio la Cassa ha depositato l’elenco degli incarichi legali conferiti da Cassa forense nel periodo 2017-2022 (trasmesso al ricorrente in data 22.2.2023) con il quale ha dato riscontro alla richiesta di accesso sub a) e la nota del proprio Responsabile della Trasparenza (trasmessa al ricorrente in data 22.2.2023) con la quale ha dato integrale soddisfazione alla domanda di accesso con riferimento alla richiesta sub b), fornendo i nominativi dei residui componenti della Commissione di Studio con i relativi compensi percepiti.

All’udienza camerale dell’8 marzo 2023 il ricorrente ha dichiarato essere intervenuta la cessazione della materia del contendere limitatamente all’istanza di accesso sub b).

Invece, relativamente all’istanza di accesso sub a,) il ricorrente ha preso atto dell’ostensione dell’elenco predisposto dalla Cassa, lamentando che su 4.071 incarichi conferiti nel quinquennio 2017-2022, risultano sì indicati tutti i nominativi dei professionisti incaricati (in numero di 119), ma soltanto per circa 1/3 degli incarichi sarebbe stato indicato il corrispettivo; e pertanto ha dichiarato di insistere per la condanna della Cassa all’ostensione dei dati mancanti.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

La decisione del TAR Lazio

Il collegio ha dichiarato la cessazione del contendere limitatamente alla richiesta di accesso di cui al punto b).

Ha considerato invece infondato il ricorso nella parte residua.

Ha rilevato a tal fine, per ciò che qui interessa, che il rilevante numero di incarichi conferiti (4.071) rende di palmare evidenza la particolare ampiezza del novero di informazioni, dati e documenti in concreto richiesti alla Cassa, il che rende cogenti le statuizioni di ANAC e del Consiglio di Stato sulla possibilità di respingere una tale richiesta in quanto manifestamente onerosa sproporzionata (cfr. Ad. Plen. n. 10/2020, punto 36.6), tanto più che essa non palesa gli scopi specifici sottesi alla richiesta di accesso.

Ciò rende concretamente sussistente l’esigenza – su cui era fondato il diniego assoluto in un primo tempo opposto dalla Cassa – di non compromettere il buon andamento della Cassa, per il carico di lavoro ragionevolmente ed ordinariamente esigibile dagli uffici; esigenza ribadita dalla difesa della Cassa in sede di discussione orale, ritenendo l’ente di avere in tal modo comunque soddisfatto la richiesta di accesso del ricorrente, pur non essendovi tenuta.