Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 18853/2023, camera di consiglio del 30 marzo 2023, ha escluso l’abnormità di un provvedimento del GIP impositivo a carico del PM di oneri di accertamento particolarmente dettagliati.
La decisione segue ad un ricorso presentato da un procuratore della Repubblica avverso un provvedimento ritenuto abnorme del giudice delle indagini preliminari.
Quest’ultimo, in esito della richiesta di archiviazione avanzata dal PM in un procedimento in cui è ipotizzato il delitto di maltrattamenti e dell’opposizione della persona offesa, ha disposto che l’organo dell’accusa svolgesse ulteriori attività investigative.
Più specificamente, il giudice gli ha ordinato l’acquisizione, presso la società di telecomunicazione che ne ha la materiale disponibilità, dei dati di traffico telefonico in entrata sull’utenza della persona offesa (con indicazione del nominativo e del numero telefonico) ed in uscita sull’utenza telefonica in uso alla persona offesa (con indicazione del numero telefonico), per il periodo indicato e l’analisi dei tabulati oggetto di indagine suppletiva, indicando il numero delle telefonate tra le due utenze nel periodo di riferimento.
Il PM ricorrente ritiene che il giudice abbia in tal modo travalicato i propri ambiti di controllo e si sia sostituito all’organo dell’accusa per avere sollecitato una precisa attività investigativa, quale quella dell’acquisizione dei dati del traffico telefonico sull’utenza della persona offesa, così violando le prerogative ordinamentali spettanti al PM, unico titolare dell’azione penale, e eludendo l’art. 132, comma 3, d. Igs. n. 196 del 2003, per come modificato che consente soltanto al Pubblico ministero l’acquisizione della fonte di prova.
A fronte di tale censura, e sull’ovvio presupposto che un provvedimento ordinariamente non impugnabile può essere oggetto di ricorso immediato per cassazione solo se abnorme, il collegio della sesta sezione penale si è chiesto se tale caratteristica fosse associabile all’atto emesso dal GIP.
Ha preso le mosse da due pronunce delle Sezioni unite per le quali un atto è abnorme quando «per la sua singolarità si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale» (abnormità strutturale) oppure quando «pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo» oppure «si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite» (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).
È esclusa invece l’abnormità (e con essa la ricorribilità immediata per cassazione) laddove si tratti di atti illegittimi, affetti solo da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244).
Posta questa premessa, il collegio non ha esitato a riconoscere che il GIP, disponendo che il pubblico ministero acquisisse i dati del traffico telefonico – in entrata sull’utenza della persona offesa ed in uscita sull’utenza in uso all’indagato – con indicazione del periodo e delle celle di aggancio, e svolgesse l’analisi dei tabulati, con quantificazione del numero di telefonate, ha emesso un provvedimento che non si è limitato a delineare i soli «temi di indagine», ma ha individuato, pur in modo specifico, le indagini suppletive utili ai fini del decidere.
Questa peculiarità non si traduce tuttavia nell’abnormità denunciata dal ricorrente, non solo perché l’art. 409, comma 4, cod. proc. pen., sotto il profilo testuale, consente al giudice di indicare «ulteriori indagini», senza stabilirne il livello di dettaglio o meno, ma anche perché, attraverso detta attività, non avviene, alcun travalicamento dei poteri di controllo sul corretto esercizio dell’azione penale che sono propri del giudice, specialmente in questa fase e alla luce del contraddittorio tra le parti, sollecitato proprio dalla persona offesa, all’esito della sua opposizione all’archiviazione.
È cioè innegabile che appartenga proprio al ruolo della giurisdizione accertare gli ambiti di integrazione probatoria non percorsi dal pubblico ministero, e questo non per sostituirvisi, ma per evitare che non si provveda ad esplorare tutti gli ambiti utili al soddisfacimento di un’indagine completa, pur nei limiti della fase oggetto di esame.
Tale esigenza vale, a maggior ragione, in relazione a reati, quale quello contestato nella specie, di violenza contro le donne, in cui il delimitato ruolo di controllo procedimentale del giudice sull’organo dell’accusa non può essere letto, come emerge dal ricorso, in una chiave di competizione, alterazione o sconfinamento tra poteri delle diverse autorità giudiziarie, ma nell’unico superiore interesse ordinamentale ed istituzionale che consiste nell’ evitare che le indagini siano inadeguate e lacunose. Va inoltre considerato che, rispetto a reati come la violenza domestica, la cornice anche sovranazionale impone allo Stato precisi obblighi di garanzia, adeguatezza e tutela, proprio nella fase investigativa in cui si opera la valutazione dei rischi di letalità, per come previsto dagli artt. 18, 50 e 51 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con I. 27 giugno 2013, n. 77, specialmente a seguito delle plurime condanne dell’Italia da parte della Corte EDU per attività di indagine risultate non celeri e non adeguate (par. 106 della sentenza Talpis contro Italia del 2 marzo 2017; parr. 82 e ss. della sentenza Landi contro Italia del 7 aprile 2022; parr. 88 e ss. della sentenza De Giorgi contro Italia del 16 giugno 2022).
In sostanza, l’ordinamento processuale prevede, attraverso un organo terzo ed imparziale, un ulteriore presidio di controllo sulla completezza investigativa per evitare quella che, la Corte EDU, ha definito «passività giudiziaria» (sentenza Landi contro Italia del 7 aprile 2022).
Peraltro, l’acquisizione dei dati del traffico telefonico è strettamente connessa al tipo di delitto nella specie contestato e, insieme all’indicazione delle celle di aggancio, costituisce una modalità ordinaria attraverso la quale verificare l’attendibilità della persona offesa e operare l’indispensabile valutazione del rischio per delineare il contesto complessivo delle condotte denunciate.
Si tratta di elementi necessari al giudice, specie alla luce dell’irrevocabilità del decreto penale di condanna per molestie telefoniche emesso nei confronti dello stesso indagato nei confronti della medesima vittima poco tempo prima, come segnalato dallo stesso ricorso.
Tale acquisizione, peraltro, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non altera la sequenza delineata dal decreto-legge n. 132 del 30 settembre 2021, come temuto dal PM, in quanto, comunque, resta affidato al giudice il potere di vagliarne successivamente la richiesta, a fronte di un organo dell’accusa che non vi ha provveduto. Inoltre, la censura sul dato temporale della disposta acquisizione dei tabulati, comprensiva anche di una frazione di condotta oggetto di un decreto penale di condanna emesso nei confronti del medesimo soggetto, per il meno grave reato di molestie, è questione che sarà valutata successivamente dall’organo decidente ed attiene all’inutilizzabilità delle indagini e non alla questione dell’abnormità del provvedimento che la dispone.
In conclusione, non è abnorme, perchè rientra nei suoi poteri, l’ordinanza con cui il PM, in esito all’udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione per il delitto di maltrattamenti contro familiari, indichi al PM tra le indagini necessarie, anche ai fini della valutazione del rischio, l’acquisizione dei dati del traffico telefonico con indicazione delle celle di aggancio.
