Camera penale di Roma: imputati assenti, impugnazione senza mandato ad hoc, modello di atto di appello con questione di incostituzionalità dell’articolo 581 commi 1-ter e quater c.p.p. (di Vincenzo Giglio e Riccardo Radi)

La questione è all’ordine del giorno, la possibilità di impugnare le sentenze di condanna ritenute ingiuste, pronunciate a carico di imputati assenti e di fatto non reperibili, mediante la proposizione di una questione di legittimità costituzionale dell’artt. 581 commi 1-ter e 1-quater c.p.p.

Il Direttivo della Camera penale di Roma si è fatto promotore di una lodevole iniziativa per agevolare il lavoro degli avvocati alle prese con l’impossibilità di presentare l’atto di impugnazione, perché nell’impossibilità di farsi rilasciare il mandato da imputati non reperibili o non rintracciabili.

È stata predisposta la traccia di come predisporre l’atto di appello sollevando questione di incostituzionalità della norma.

L’iniziativa è tesa ad agevolare la predisposizione di un atto di appello in mancanza del mandato ad impugnare, avvertiamo tutti l’esigenza di salvaguardare il diritto di difesa che si esercita con la possibilità di impugnare le sentenze di condanna ritenute ingiuste, pronunciate a carico di imputati assenti e di fatto non reperibili, mediante la proposizione di una questione di legittimità costituzionale dell’artt. 581 commi 1-ter e 1-quater c.p.p.

In attesa dell’auspicata abrogazione delle norme richiamate la Camera Penale di Roma “pone pertanto a disposizione di tutti la traccia emersa dal dibattito sviluppatosi in questi mesi all’interno della nostra Camera Penale, con il contributo di numerosi colleghi, in modo da poter rendere più agevole ed immediata la predisposizione di un atto di appello in mancanza del mandato ad impugnare, sollecitando al contempo ogni vostra eventuale ulteriore riflessione anche in considerazione delle diverse casistiche di riferimento.

Con l’occasione segnaliamo altresì che nell’ipotesi in cui non dovesse risultare possibile la tempestiva acquisizione di una “nuova” elezione di domicilio da parte dell’imputato appellante, sembra comunque opportuno procedere – a fronte dei dubbi interpretativi emergenti dal dato letterale (art.581, comma 1-ter; art.161; art.164 c.p.p.) – quantomeno al deposito dell’eventuale elezione di domicilio già in atti (tanto per gli imputati “assenti” che per gli imputati “presenti”)”.

In allegato la traccia predisposta.