La pregiudiziale valutazione di inattendibilità dei testi è preclusa al giudicante, lo ricorda cassazione sezione 5 con la sentenza numero 112/2022.
La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso della difesa, rileva che la Corte di appello ha illecitamente rigettato l’istanza di ammissione delle prove testimoniali sulla base di un parametro, la attendibilità dei testimoni, che non rientra tra quelli di cui all’art. 190, comma 1, cod. proc. pen. e neppure tra quelli di cui all’art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Peraltro, la motivazione risulta illogica, atteso che la valutazione circa la credibilità di un testimone è possibile solo dopo che lo stesso è stato esaminato.
Sul punto la cassazione ha reiteratamente affermato che il giudice non può escludere l’ammissione di una prova testimoniale sulla presunzione di inattendibilità del testimone perché, così facendo, anticipa un giudizio sulla valutazione della prova medesima che deve essere necessariamente espresso soltanto dopo che questa sia stata esperita (Sez. 6, Sentenza n. 7383 del 21/10/2004, dep. 2005, Rv. 231130, relativa a fattispecie in cui i giudici non avevano ammesso un teste ritenendolo “interessato da dichiarazioni che lo indicavano in qualche modo quale complice ovvero autore di una condotta penalmente rilevante”.
Nello stesso senso Sez. 4, n. 4966 del 07/02/1996, Rv. 204589 relativa a fattispecie in cui i giudici non avevano ammesso un teste per il lungo tempo trascorso dal fatto e per l’interesse che poteva avere a negare la circostanza su cui avrebbe dovuto deporre.
Ricordiamo che il giudice del merito può negare l’ammissione di una prova, più specificamente di una testimonianza, quando appare evidente la sua irrilevanza per superfluità, scarsa o mancata attinenza con il tema del processo ovvero per altre ragioni obiettivamente risultanti prima che la prova o la testimonianza siano assunte. Egli, però, non può escludere tale ammissione sulla presunzione, ancorché ragionevole, della sua inattendibilità perché, così facendo, anticipa un giudizio sulla valutazione della prova medesima che deve essere necessariamente espresso soltanto dopo che questa sia stata esperita. (Nella fattispecie, i giudici non avevano ammesso un teste per il lungo tempo trascorso dal fatto e per l’interesse che poteva avere a negare la circostanza su cui avrebbe dovuto deporre) Cassazione Sezione 4 numero 4966 del 7 febbraio 1996, Rv 204589-01.
