Parcheggiatore abusivo chiede soldi e non ricevendoli danneggia la macchina: non è estorsione secondo la cassazione (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 11267/2023 ha stabilito che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione deve essere esplicita e idonea a condizionare la vittima e a far insorgere nella stessa il timore di subire il danneggiamento del veicolo.

Fatto

Nel caso esaminato il posteggiatore aveva chiesto alla proprietaria di un’auto 2 euro e alla mancata corresponsione della somma richiesta non era stata proferita dallo stesso alcuna frase. Però subito dopo il parcheggiatore si era avvicinato all’auto rigandola e la proprietaria rimasta nei paraggi chiamava immediatamente le forze dell’ordine.

La Corte di appello aveva condannato l’uomo per tentata estorsione.

Decisione

La Suprema Corte premette che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita e indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera, Cassazione sezione 2, n. 3724 del 29 ottobre 2021, depositata 2022, Rv 282521.

In merito alla estorsione tentata, si è precisato che l’idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato ex ante, sicché, ai fini della valutazione dell’idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilevo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia, Cassazione sezione 2, n. 24166 del 20 marzo 2019, Rv 276537.

Sulla base di questi principi di diritto la cassazione ha ritenuto che sulla base della denuncia la richiesta di denaro non risulta accompagnata da alcuna frase minacciosa se non dopo la rigatura dell’auto. 

Pertanto, la sola richiesta di denaro appare ingiusta ma non può essere di per sé indicativa di un’immediata conseguenza negativa in caso di inottemperanza dell’automobilista.

Nella sentenza di merito non “c’è alcun elemento in presenza dei quali la minaccia può essere larvata, indiretta o implicita”.