Indizi di colpevolezza: utilizzabilità dichiarazioni di persone informate dei fatti riportate in annotazioni di polizia giudiziaria e non verbalizzate (di Riccardo Radi)

In tema di misure cautelari personali si segnala la seguente questione: sono utilizzabili per l’adozione di misure cautelari le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, riportate dalla polizia giudiziaria in annotazioni o relazioni di servizio redatte e sottoscritte dall’ufficiale di polizia giudiziaria operante, ancorché non oggetto di verbalizzazione?

Esiste un contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte che è stato esaminato nella sentenza della sezione 5 numero 37292/2022 e così risolto.

Sul punto la difesa assume l’inutilizzabilità di tali dichiarazioni in fase cautelare, in quanto non verbalizzate/sottoscritte, citando a sostegno dell’affermazione la pronunzia di questa Corte (Sez 3 6386 del 4.12.2013, peraltro non presente nel Massimario Ufficiale).

Deve, in proposito osservarsi, in primis, che la prevalente giurisprudenza di legittimità appare orientata in senso diverso da quanto sostenuto nella sentenza indicata dal ricorrente, essendosi più volte ed anche di recente chiarito che sono utilizzabili per l’adozione di misure cautelari le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti riportate dalla polizia giudiziaria in annotazioni o relazioni di servizio, redatte e sottoscritte dall’ufficiale di polizia giudiziaria operante, ancorché non oggetto di verbalizzazione. (Sez. 1, Sentenza n. 38602 del 23/06/2021 Cc. (dep. 27/10/2021) Rv. 282123.c Massime precedenti Conformi: N. 35260 del 2020 Rv. 280224 – 02, N. 15563 del 2009 Rv. 243734 – 01, N. 33821 del 2014 Rv. 263219 – 01, N. 15798 del 2020 Rv. 279422 – 01, N. 33819 del 2014 Rv. 261093 – 01, N. 51503 del 2018 Rv. 274155.

Il collegio intende aderire a tale indirizzo ermeneutico, fondato sull’interpretazione letterale delle norme procedurali che regolano le attività di p.g.

Si legge, infatti, nella prima delle pronunzie citate che a norma dell’art. 357 cod. proc. pen., è stabilito il principio secondo il quale la polizia giudiziaria documenta le attività svolte “secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini”; è, inoltre, previsto che di talune attività, fra le quali anche l’assunzione di informazioni ai sensi dell’art. 351 cod. proc. pen., la polizia giudiziaria “redige verbale“.

La questione se siano utilizzabili in fase cautelare le dichiarazioni rese da persona informata sui fatti e documentate dalla polizia giudiziaria mediante annotazione, e non mediante verbalizzazione, è stata risolta in senso positivo, con argomentazioni che il Collegio condivide.

Nella già citata pronunzia si è osservato che non vi è un divieto normativo di documentazione delle dichiarazioni rese da soggetto informato sui fatti mediante mera annotazione della polizia giudiziaria.

Infatti, se è vero che il codice di rito indica la documentazione tramite verbale, ai sensi degli artt. 134 e ss. cod. proc. pen., come quella da adottare nel caso di assunzione di informazioni, peraltro dell’alternativa modalità della annotazione non vi è un espresso divieto; divieto, invece, previsto, ai sensi dell’art. 350 cod. proc. pen., solo per le dichiarazioni, non spontanee, rese dall’indagato senza l’assistenza del difensore.

Tale conclusione sembra confermata dalla scelta del legislatore, il quale, nel prevedere, all’art. 195 cod. proc. pen., il divieto di testimonianza della polizia giudiziaria sulle dichiarazioni rese “da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b)”, l’ha, invece, consentita “negli altri casi“.

Segnaliamo che al contrario di quanto affermato dai giudici in questa sentenza, non esiste un solo precedente difforme “peraltro non presente nel Massimario Ufficiale” bensì almeno tre:  N. 6355 del 2012 Rv. 252104 – 01N. 21937 del 2003 Rv. 225681 – 01N. 56995 del 2017 Rv. 271747 – 01 .