Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 4822/2023 (udienza del 15 novembre 2022) chiarisce a quali condizioni i medesimi soggetti interponenti e interposti possono dar vita a un nuovo reato di trasferimento fraudolento di valori diverso dal precedente già compiuto.
La decisione della Corte di cassazione
Ricorda il collegio che, secondo un orientamento consolidato, nel reato di intestazione fittizia (art. 512-bis cod. pen.) concorre anche l’intestatario fittizio che si sia prestato all’attività simulatoria finalizzata ad impedire l’applicazione di misure ablatorie.
Il reato in questione non è plurisoggettivo improprio, configurando piuttosto una fattispecie a forma libera che si realizza attraverso l’attribuzione fittizia della titolarità di denaro o di un altro bene o di un’altra utilità, così che colui che si presta ad apparirne fittiziamente il titolare, allo scopo di aggirare la normativa in materia di prevenzione patrimoniale o contrabbando o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde come concorrente dello stesso reato posto in essere da chi ha operato l’attribuzione fittizia, avendo contribuito con la sua condotta cosciente e volontaria alla lesione dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice (Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 35826/2019, Rv. 277075-01).
È ugualmente consolidato l’orientamento secondo il quale costituiscono ulteriori ed autonome fattispecie, da considerarsi quindi come nuovi reati, le successive e reiterate condotte di intestazione fittizia dei medesimi beni e compagini sociali tenute allo scopo di mascherare la reale proprietà dei beni, come tali punibili autonomamente (Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 11881/2018, Rv. 27293-01).
Quanto infine alla finalità elusiva, il collegio ha richiamato il principio affermato da Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 38044/2021, Rv. 282202-01 secondo il quale, in tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde di concorso anche chi non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti – non necessariamente l’esecutore materiale – agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole.
Massima
In tema di trasferimento fraudolento di valori, anche nel caso in cui rimangano identici i soggetti interponenti e quelli interposti, integra un nuovo reato, rispetto al preesistente, il mutamento della denominazione sociale, lo spostamento della sede o l’acquisto di nuovi beni strumentali, ove determinino l’intestazione fittizia di un’ulteriore azienda, intesa quale complesso di beni materiali e immateriali.
