La cassazione sezione 5 con la sentenza n. 11541/2022 ha stabilito che le precedenti condanne alla pena detentiva, sostituita con la pena pecuniaria, non sono di per se stesse ostative ai fini della sospensione condizionale della pena
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’imputato che lamentava la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena basato sull’esistenza di “precedenti ostativi”.
La cassazione ha in realtà osservato che: “l’imputato non risulta essere mai stato condannato a pena detentiva per delitto. Dal certificato del casellario giudiziale risulta che il R. ha riportato quattro condanne ed in un caso è stato condannato a pena pecuniaria ed in due casi a pena detentiva convertita in pena pecuniaria.
Inoltre, il R. è stato condannato alla pena di quindici giorni di arresto per una contravvenzione anteriormente commessa, ma anche tale condanna, in quanto relativa ad una contravvenzione, non è di per sé ostativa”.
La cassazione ha, quindi, statuito che le precedenti condanne alla pena detentiva, sostituita con la pena pecuniaria, non sono di per se stesse ostative ai fini della sospensione condizionale della pena (Sez. 7, n. 37402 del 30/06/2016, Rv. 267951; Sez. 2, n. 23346 del 03/05/2016, Rv. 266910; Sez. 3, n. 42903 del 22/10/2009, Rv. 245272).
