La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 9464 depositata il 7 marzo 2023 ha stabilito che l’attenuante speciale di cui al settimo comma dell’articolo 589 bis Cp, è configurabile quando il disvalore della condotta attribuita all’autore del reato si può ritenere minore perché l’evento morte risulta determinato anche da fattori concomitanti tra i quali il comportamento colposo della persona offesa ed anche di terzi, così come concorrenti cause esterne.
La Suprema Corte osserva che nei fattori concomitanti rientra il mancato uso dei dispositivi di protezione (cintura di sicurezza) da parte della persona offesa. Dispositivi previsti e prescritti dal codice della strada, se hanno inciso sull’evento sulla morte della vittima.
Nel caso esaminato è stato accolto il ricorso dell’imputato condannato per la morte di tre passeggeri della sua auto in un pauroso incidente.
Nelle prime ore del mattino l’auto viaggia ad oltre 124 chilometri orari mentre il limite è di 50: complice un dosso all’imbocco della rotatoria l’auto si ribalta più volte e va a schiantarsi contro il guard-rail oltre il quale c’è un grosso palo della rete elettrica.
La Suprema Corte non condivide la sentenza di merito che ha escluso il riconoscimento dell’attenuante di cui al settimo comma dell’articolo 589 bis Cp perché deve ritenersi in tema di omicidio stradale che l’attenuante a effetto speciale di cui al settimo comma dell’articolo 589 bis Cp – secondo cui “qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà” – stante la sua ampia formulazione letterale, vale a ricomprendere una pluralità di situazioni nelle quali il disvalore della condotta colposa dell’autore del reato si ritiene minore per essere stato determinato l’evento morte anche da concomitanti fattori, quali comportamenti colposi della vittima o di terzi o anche concorrenti cause esterne: non vi è ragione di non ricomprendere fra i concomitanti fattori dell’evento anche la condotta colposa della persona offesa consistita nel non aver ottemperato l’obbligo, pure previsto dal codice della strada, di indossare le cinture di sicurezza nelle ipotesi in cui tale condotta abbia avuto un ruolo concorsuale nella determinazione della morte.
Chiosa la Suprema Corte sottolineando che non vi è ragione di non ricomprendere fra i concomitanti fattori dell’evento anche la condotta colposa della persona offesa consistita nel non aver ottemperato all’obbligo, pure previsto dal Codice della Strada, di indossare le cinture di sicurezza nelle ipotesi in cui tale condotta abbia avuto un ruolo concorsuale nella determinazione della morte.
