Reati associativi: criteri di determinazione della competenza per territorio (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n. 8774/2023 (udienza del 25 novembre 2022) chiarisce i criteri di determinazione della competenza per territorio in materia di reati associativi.

Il collegio ricorda che riguardo a tale tipologia delittuosa la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono la programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio (tra le tante, Sez. 3^, sentenza n. 38009 del 10/05/2019,  Rv. 278166 e Sez. 2^, sentenza n. 41012 del 20/06/2018, Rv. 274083).

Precisa ulteriormente che, a questo fine, “… assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura, posto che, in assenza di un riconoscibile profilo strutturale e di una sufficiente connotazione di stabilità, le aggregazioni criminali non esprimono quel disvalore, e quel connotato di pericolosità per l’ordine pubblico, che giustifica, in termini di offensività e tipicità, la punizione prevista dalla legge” (così Sez. 6^, n. 4118 del 10/01/2018, Rv. 272185; in senso esattamente conforme, ex plurimis, Sez. 6^, n. 49995 del 15/09/2017, Rv. 271585; Sez. 2^, n. 50338 del 03/12/2015, Rv. 265282; Sez. 4^, n. 48837 del 22/09/2015, Rv. 265281; Sez. 5^, n. 44369 del 24/10/2014, Rv. 262920; Sez. 2^, n. 26763 del 19/06/2013, Rv. 256650; Sez. 1^, n. 6933 del 10/12/1997, dep. 14/02/1998, Rv. 209608; da ultimo Sez. 6^, n. 40044 del 29/09/2022, non mass. nonché Sez. 2^, n. 25208 del 18/05/2022, non mass.).

Osserva ancora che “… solo con la creazione di una struttura permanente volta alla commissione di una serie indeterminata di reati l’associazione diviene operativa e si realizza la situazione di pericolo per l’interesse tutelato dalla norma che giustifica l’incriminazione, nascendo il pericolo di lesione dell’interesse penalmente tutelato. Di regola, il luogo in cui si sorge una struttura che sia in grado di assicurare un minimum di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato coincide con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell’associazione, ovvero nel luogo in cui si esteriorizza l’associazione attraverso l’esecuzione dei delitti programmati, in tal modo manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l’operatività della struttura e quindi della societas sceleris” (in questi termini, Sez. 3^, n. 35578 del 21/04/2016, Rv. 267635; in senso conforme, da ultimo, cfr., ancora, Sez. 1^, n. 22838 del 05/05/2022, non mass. nonché Sez. 3^, n. 16579 del 11/01/2022, non mass. sul punto).

Rileva ulteriormente che il criterio del luogo di esteriorizzazione della potenzialità criminale del sodalizio, è tanto più pertinente nel caso in cui si verte in materia di “locali”, ovvero di gruppi che sono costituiti e che operano fuori dell’ambito territoriale di origine e che, per essere tali, ovvero sodalizi riconducibili allo schema del 416-bis cod. pen., debbono manifestare in termini obiettivamente riscontrabili una forza intimidatrice che sia effettiva ed obiettivamente riscontrabile (Sez. 1^, n. 55359 del 17/06/2016, Rv. 269043 – 01; conf., Sez. 6^ – , n. 6933 del 04/07/2018, Rv. 275037 – 01); in altri termini, si è affermato che per le articolazioni locali dei sodalizi “storici”, la integrazione della fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. richiede una effettiva e reale manifestazione della capacità operativa del sodalizio, attraverso schemi e modalità tipiche dell’agire mafioso e, pertanto, il criterio di determinazione della competenza per territorio con riferimento al luogo in cui essa si manifesta è ancora più corretto.

D’altro canto, collegare la competenza per territorio al luogo in cui la “sede centrale” avrebbe deliberato o autorizzato la costituzione della locale rischierebbe in tal modo di radicarla in base ad un criterio che dà rilievo ad un momento “antecedente” rispetto alla consumazione del reato che, in ipotesi, potrebbe non essere mai stato portato pienamente a compimento.