Calunnia in scritti difensivi e il “concorso morale” dell’assistito (di Riccardo Radi)

La cassazione ha esaminato la questione della configurabilità del concorso morale dell’assistito nel reato di calunnia per affermazioni trasfuse in atti difensivi firmati dal solo avvocato.

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 8960 depositata il primo marzo 2023 ha stabilito che qualora l’atto giudiziario redatto dal difensore contenga affermazioni o espressioni calunniose, la relativa responsabilità penale può estendersi, in virtù della disciplina generale in materia di concorso di persone nel reato, alla parte che abbia riferito al difensore quanto da questi poi trasfuso nel testo incriminato.

Fatto

Il Tribunale di Brescia dichiarava, ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen. prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, non doversi procedere nei confronti di P.M. in relazione al reato di cui agli artt. 81, 477 e 482 cod. pen. ascrittole al capo b) perché estinto per prescrizione, e assolveva la stessa P.M. per non aver commesso il fatto dal reato di cui all’art. 368 cod. pen., a lei contestato al capo a) per avere, con memoria difensiva depositata dinanzi al Tribunale per i minorenni di Brescia nell’ambito del procedimento civile, incolpato ingiustamente l’ex convivente R.A. di aver falsificato alcune ricette mediche, pur sapendolo innocente avendo ella stessa compilato quei documenti.

Ricorrevano in cassazione la Procura e la parte civile che sosteneva che la falsa incolpazione era contenuta in una memoria difensiva sottoscritta dai soli avvocati, scritto che, dunque riportava una accusa che solo l’imputata poteva aver riferito ai legali.

La circostanza che l’imputata non avesse firmato la memoria era secondaria in quanto bisognava tenere conto che i due legali avevano agito sulla base di una rappresentanza procuratoria e che gli stessi avevano riportato quella indicazione sulla base di quanto loro riferito dalla propria assistita, che, perciò, doveva considerarsi concorrente morale nel reato di calunnia

Decisione

Il ricorso presentato dalla parte civile, va accolto essendo fondati i motivi dedotti.

La Suprema Corte premette che costituisce ius receptum il principio di diritto – enunciato in materia di diffamazione e di operatività della scriminante di cui all’art. 598 cod. pen., dunque tanto più valido in materia di calunnia, reato per il quale è pacifica l’inapplicabilità della indicata causa di non punibilità che riguarda solo le offese – secondo il quale qualora l’atto giudiziario redatto dal difensore contenga affermazioni o espressioni diffamatorie, la relativa responsabilità penale può estendersi, in virtù della disciplina generale in materia di concorso di persone nel reato, alla parte che abbia riferito al difensore quanto da questi poi trasfuso nel testo incriminato (Sez. 5, n. 20882 del 25/03/2011, Voluti, Rv. 250457; Sez. 5, n. 40427 del 23/06/2004, Rustichelli, Rv. 229933).

Di tale criterio interpretativo generale il giudice di merito ha fatto errata applicazione nel momento in cui ha negato in radice che l’odierna imputata potesse essere chiamata a rispondere a titolo di concorso delle accuse calunniose contenute in una memoria sottoscritta dai suoi difensori in una causa civile, essendo verosimile che tali legali avessero riportato circostanze così specifiche in quanto riferite loro dalla propria assistita.

Ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. la sentenza impugnata va, dunque, annullata agli effetti civili limitatamente al capo a) con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Pertanto, è configurabile il concorso morale dell’assistita che riferisce fatti trasfusi in atti difensivi firmati dal solo difensore.

Due righe di commento

Vi ricordate l’articolo di ieri (a questo link)?

La cassazione diceva esattamente il contrario, della serie nulla è certo sotto le volte del Palazzaccio.