Tenuità del fatto ed erronea configurabilità dell’abitualità desunta da precedenti penali estinti (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 7236 depositata il 21 febbraio 2023 ha ribadito che ai fini del riconoscimento della tenuità del fatto non è ravvisabile l’abitualità dai precedenti penali estinti.

Nel caso esaminato il Tribunale ha ritenuto non applicabile l’art. 131-bis cod. pen. perché il fatto sarebbe abituale in base ad un precedente penale della stessa indole.

Dal certificato penale risulta che il ricorrente fu condannato il 31 gennaio 2017 con decreto penale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, esecutivo il 6 marzo 2017, per una contravvenzione. Tale contravvenzione si è però estinta, non avendo nel termine di 2 anni il ricorrente commesso alcuna contravvenzione.

Di tale reato, pertanto, il Tribunale di Milano non avrebbe dovuto tener conto nel rigettare la richiesta ex art. 131-bis cod. pen. Cfr. Sez. 4, n. 11732 del 17/03/2021, Rv. 280705 – 01, per cui, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell’art. 131-bis, comma terzo, cod. pen., non va tenuto conto dei reati estinti ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all’estinzione del reato anche l’elisione di ogni effetto penale della condanna.

Se, invero, l’estinzione agli effetti penali implica, infatti, che della condanna non possa tenersi conto ai fini dell’applicazione della recidiva o delle dichiarazioni di abitualità o professionalità del reato (cfr. Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, secondo cui deve ritenersi che “la recidiva non produca effetti qualora sussista una causa di estinzione del reato o della pena che comporti anche l’estinzione degli effetti penali della condanna“), deve ritenersi che, parimenti, essa impedisca di tenere in considerazione il reato estinto, ai sensi dell’art. 460, comma 5 cod. proc. pen., ai fini della valutazione dell’abitualità del comportamento, ai sensi del terzo comma dell’art. 131 bis cod. pen.