L’accesso della Guardia di Finanza nei locali a uso misto del contribuente (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione tributaria con la sentenza numero 5331 depositata il 21 febbraio 2023 ha stabilito che in tema di accertamento, l’articolo 52 del dpr 633/72 prevede, al primo comma, l’accesso degli impiegati dell’amministrazione finanziaria presso i locali destinati all’esercizio dell’attività commerciale, agricola, artistica o professionale, ovvero presso i locali adibiti ad uso promiscuo (e, dunque, anche abitativo) e, al secondo comma, l’accesso presso i locali adibiti ad uso diverso e, dunque, esclusivamente abitativo.

Nel primo caso, è richiesta la semplice autorizzazione del capo dell’ufficio e del procuratore della Repubblica, senza l’indicazione di specifici presupposti, ponendosi tali autorizzazioni come meri adempimenti procedimentali, legati alla necessità che la perquisizione sia avallata da un’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata; nel secondo caso.

Invece, nel caso di locali adibiti ad uso abitativo l’autorizzazione del procuratore della Repubblica presuppone la sussistenza di gravi indizi di violazione tributaria, trovando il suo fondamento nell’inviolabilità del domicilio di cui all’articolo 14 della Costituzione; ne consegue che, in tale ultima ipotesi, l’effettiva sussistenza dei gravi indizi di violazione tributaria è soggetta alla verifica della legittimità formale e sostanziale della pretesa impositiva, che coinvolge la legittimità del procedimento accertativo su cui la stessa si fonda.