La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 6163 depositata il 14 febbraio 2023 ha stabilito che la comunicazione dello stato di detenzione dell’imputato per altra causa può essere rappresentata al giudice in ogni modo senza alcun onere formale e il giudice deve disporre accertamenti specifici sul punto.
La Suprema Corte ha ricordato che la detenzione dell’imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, impone al giudice di disporre accertamenti finalizzati alla verifica del legittimo impedimento, sicché, ove il giudice disponga procedersi ugualmente al giudizio, si verifica la nullità di ordine generale di cui all’art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., da rilevare o eccepire prima della deliberazione della sentenza del grado successivo (Sez. 2, n. 20774 del 24/04/2019, Rv. 276918 — 01; più risalente, Sez. 6, n. 5989 del 10/03/1997, Rv. 209322 — 01).
In altri termini, non è dirimente né la forma con cui viene rappresentato il legittimo impedimento, non sussistendo a carico dell’imputato per pacifica giurisprudenza alcun onere a riguardo, né la mancata richiesta di rinvio ad altra udienza per le medesime ragioni.
Nell’ottica di un processo a carattere accusatorio, la partecipazione dell’imputato al “suo” processo è condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione; essa afferisce al diritto di difesa e, perciò, non può essere sottoposta a limiti, potendo al più essere oggetto di rinuncia da parte del titolare dello stesso, in presenza di una non equivoca manifestazione di volontà.
Al diritto dell’imputato di partecipare al processo del resto è riconosciuto rango costituzionale (art. 111 Cost.): un giudizio senza imputato può essere celebrato solo a seguito di una sua chiara opzione, anche solo ragionevolmente presunta, cosciente e volontaria, cioè responsabile.
Secondo le più recenti Sezioni Unite “l‘assenza può costituire, quindi, chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo la presenza di un impedimento e possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell’imputato ad esercitare il suo diritto. Tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell’esistenza di un impedimento dell’imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell’interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. In tal caso incombe al giudice procedente l’obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell’imputato, tutti i poteri che l’ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell’imputato non rinunciante. La difforme interpretazione si fonda sul disconoscimento della natura assoluta dell’impedimento, in quanto superabile da una manifestazione di interesse da parte dell’imputato, ma omette di considerare che tale attività, sicuramente possibile, non è però imposta dalla legge, che non pone a carico dell’imputato, citato in condizioni di libertà, e ristretto per altra causa, di attivarsi presso il giudice della cautela, o il magistrato di sorveglianza competente sulla restrizione in atto. Il dato normativo impone di escludere la legittimità di una interpretazione che appare fondata sulla configurazione della partecipazione dell’imputato come un interesse perseguibile su sua iniziativa, e non un diritto, e su esigenze di funzionalità e celerità del processo, più che sul rispetto della sua ritualità, secondo le precise scansioni dettate dalle disposizioni sul punto” (Sez. U., n. 7635 del 30/09/2021 – dep. 03/03/2022).
Di conseguenza, la detenzione dell’imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia – oggi in absentia -, anche quando risulti che l’imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento (nella specie, in cui la contumacia, dichiarata in primo grado e censurata con specifico motivo di impugnazione, era stata ritenuta legittima in appello, la Corte ha annullato sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado, rinviando il giudizio al tribunale: Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006 – dep. 14/11/2006, Rv. 234600 – 01).
La medesima ratio è altresì richiamata anche in caso di arresti domiciliari secondo il dettato delle Sezioni Unite: l’imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire all’udienza, ha diritto di presenziare al giudizio camerale d’appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente (in motivazione la Corte, nell’escludere che la richiesta debba rispettare il termine di cinque giorni indicato dall’art. 127, comma secondo, cod. proc. pen., ha precisato che detto principio è conforme ai principi enucleabili dall’art. 111 Cost., dall’art. 6, comma terzo, lett. c), d) ed e), della Cedu, dall’art. 14, comma terzo, lett. d), e) ed f) del Patto internazionale sui diritti civili e politici e da quanto affermato da Corte cost., sent. n. 45 del 1991: Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247835 – 01).
I suddetti orientamenti, dei quali è necessario tener conto per la risoluzione del caso che occupa, sono stati ribaditi, di recente, dal Supremo Collegio nomofilattico per cui la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell’imputato stesso (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021 – dep. 03/03/2022, Rv. 282806 – 01).
