Prova indiziaria: nozione  e inapplicabilità della doppia presunzione (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 4^, sentenza n. 6156/2023 (udienza dell’1° febbraio 2023), chiarisce la natura e i canoni valutativi della prova indiziaria.

La pur necessaria valutazione unitaria degli indizi deve essere preceduta dalla valutazione separata di ognuno di essi

È un principio acquisito, nell’elaborazione giurisprudenziale di legittimità in tema di validazione della prova indiziaria, che la lettura complessiva dell’intero compendio probatorio di natura indiretta, la quale non si esaurisce nella mera sommatoria degli indizi ma esige la loro valorizzazione in una prospettiva globale e unitaria tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo, deve essere preceduta dall’operazione propedeutica, da cui non può prescindersi, che consiste nella valutazione separata dei singoli elementi di prova indiziaria, che devono essere presi in esame e saggiati individualmente nella loro, intrinseca, valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità richiesto dalla legge, che ciascuno di essi deve possedere (Sez. Un. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678; Sez. 1. n. 30448 del 9/06/2010, Rv. 248384; Sez. 2 n. 42482 del 19/09/2013, Rv. 256967).

L’importanza del requisito della certezza

Nell’ambito di tale metodo di formazione della prova, di tipo inferenziale e di natura logico-deduttiva, assume rilevanza determinante il dato della certezza dell’indizio, che costituisce espressione del requisito normativo della precisione codificato dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nel senso che ciascun indizio deve corrispondere a un fatto certo, e cioè realmente esistente e non soltanto verosimile o supposto (Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015, dep. 2016, Rv. 266882 — 01; Sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321), munito di una valenza dimostrativa di regola solo possibilistica, dalla cui lettura, coordinata sinergicamente con quella degli altri elementi indiziari ricavati da fatti altrettanto certi nella loro esistenza storica, deve essere possibile pervenire, attraverso un ragionamento di tipo induttivo basato su regole di esperienza consolidate e affidabili che consenta di superare l’ambiguità residua dei singoli indizi attraverso il loro apprezzamento unitario, alla dimostrazione del fatto ignoto oggetto di prova, secondo lo schema del c.d. sillogismo giudiziario (Sez. Un. n. 6682 del 4/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).

La circostanza fattuale assumibile come indizio deve pertanto, perché da essa possa desumersi la prova, indiretta, dell’esistenza di un (altro) fatto, essere certa; si tratta di un requisito indefettibile, che postula la puntuale verifica processuale della reale sussistenza dell’elemento al quale si intende attribuire efficacia indiziante del diverso fatto ignoto da provare, non essendo consentito fondare la prova critica, di natura indiretta, del fatto, pregiudizievole per l’imputato, che deve essere dimostrato, su di una circostanza soltanto verosimile, o di cui sia meramente supposta l’esistenza, che si risolverebbe nel minare la base stessa del ragionamento inferenziale e si porrebbe in radicale contrasto con la regola codificata per cui la responsabilità dell’imputato deve essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4 n. 39882 dell’1/10/2008, Rv. 242123, secondo cui l’indizio ha valore probatorio se il dato di fatto di cui si compone è connotato dal requisito della certezza, che implica la verifica processuale della sua sussistenza).

Inapplicabilità della doppia presunzione nella materia indiziaria

A ciò consegue l’ulteriore principio, che costituisce il necessario corollario di quanto fin qui affermato, dell’impossibilità di porre il fatto ignoto, alla cui dimostrazione il giudice sia risalito dall’originario fatto noto certo seguendo lo schema del ragionamento indiziario sopra descritto, come fonte di un’ulteriore prova presuntiva di natura indiretta, sulla quale fondare la pronuncia di condanna dell’imputato (Sez. 6, n. 37108 del 02/12/2020, Rv. 280195 – 01; Sez. 2 n. 5838 del 9/02/1995, Rv. 201517): la doppia presunzione si pone, infatti, in contrasto con la regola della certezza dell’indizio, quale unico valido strumento di accesso alla prova indiziaria.