Le pene sostitutive del carcere: lo schema operativo redatto dagli uffici giudiziari e dalla Camera penale di Milano (di Riccardo Radi)

Una delle novità di spicco della Riforma Cartabia è costituita dalle pene sostitutive del carcere che possono essere disposte direttamente dal giudice di cognizione.

Dalla collaborazione tra alcuni uffici giudiziari milanesi (Corte d’appello, tribunale di sorveglianza e tribunale ordinario), la Camera penale di Milano e l’Ufficio inter-distrettuale per l’esecuzione penale esterna della Lombardia è scaturito un utilissimo schema operativo (allegato in calce al post) che indica adempimenti, documenti e prescrizioni standard.

Lo schema è utilizzabile da tutti gli avvocati degli altri fori.

Quali sono gli adempimenti dell’avvocato e i documenti necessari da produrre al giudicante?

La pena sostitutiva è concordata: spetta al difensore produrre atti completi per agevolare l’istruttoria preliminare, evitando la seconda udienza e il programma preventivo dell’UEPE, il cui intervento anticipato resta indispensabile solo per la semilibertà.
Le pene applicabili al posto della reclusione e dell’arresto sono: semilibertà; detenzione domiciliare; lavoro di pubblica utilità; pena pecuniaria.

Il limite di pena per l’applicazione delle pene sostitutive sale da due a quattro anni.

Soppresse le misure della semidetenzione e della libertà controllata. Scattano la semilibertà e la detenzione domiciliare al posto del carcere entro il tetto di quattro anni di reclusione, mentre è previsto il lavoro di pubblica utilità in luogo della cella fino a tre anni. Raddoppia da sei mesi a un anno la soglia per la pena detentiva sostituibile con la pena pecuniaria. La durata di semilibertà e detenzione domiciliare è pari a quella della sanzione detentiva sostituita.

Buona lettura.