Giudizio abbreviato ed effetti premiali per rinuncia ad impugnare: aggiornamenti giurisprudenziali (di Vincenzo Giglio e Riccardo Radi)

Come era prevedibile, il nuovo comma 2-bis innestato dalla riforma Cartabia nell’art. 442 cod. proc. pen., unitamente alla riduzione di un sesto della pena ivi concessa all’imputato condannato in esito a giudizio abbreviato, continuano ad attirare l’attenzione di imputati e difensori e a stimolare le risposte dei giudici di merito.

Il tema cruciale in questa fase di rodaggio della norma è il trattamento da riservare agli imputati che manifestano interesse a godere della premialità che vi è prevista.

La questione, comprensibilmente, si pone per coloro che si trovino in una condizione processuale difforme da quella contemplata dal comma 2-bis: dunque, principalmente, coloro che abbiano già optato per il rito ordinario o che, pur avendo scelto il rito abbreviato ed essendo stati condannati in primo grado, abbiano già appellato la sentenza.

Qualche settimana fa abbiamo pubblicato un primo post di approfondimento (chi volesse consultarlo lo trova a questo link) che traeva spunto tra l’altro da un’ordinanza del tribunale di Perugia il quale, a richiesta di un imputato e mentre era già stato avviato il giudizio ordinario, lo ha rimesso in termini per chiedere il rito abbreviato e di seguito, in ipotesi di condanna (come in effetti è stato), di avvalersi della facoltà di rinunciare ad appellarla ed ottenere lo sconto del sesto.

Si sono aggiunti di seguito due significativi provvedimenti ad opera dei tribunali di Milano e di Vasto, entrambi allegati in calce al post, debitamente anonimizzati, per i lettori interessati.

Segnaliamo doverosamente che la loro prima diffusione si deve alla rivista giuridica digitale Sistema Penale la quale propone aggiuntivamente un interessante commento di Beatrice Fragasso (consultabile a questo link).

Analizziamo adesso le due pronunce.

Ordinanza del tribunale di Milano

In esito all’udienza preliminare un imputato è stato rinviato a giudizio ben prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2022 e con esso del citato comma 2-bis dell’art. 442.

Chiede quindi di essere restituito in termini per potere accedere al rito abbreviato.

Il tribunale ha riconosciuto senza esitazioni la natura sostanziale (e con essa l’applicabilità del principio di retroattività favorevole) dell’effetto premiale della nuova norma, ancorché dipendente da una scelta processuale.

Ha tuttavia osservato, richiamando Cass. pen., Sez. 4^, sentenza n. 5439/2019 (udienza del 15 gennaio 2019), che “la natura sostanziale della diminuente premiale per il rito abbreviato predicata dalla CEDU nella sentenza in data 17 settembre 2009 (caso Scoppola c/o Italia cit.), non implica la trasformazione della natura processuale di tutta la restante normativa concernente i presupposti, i termini e le modalità di accesso al rito, aspetti rimessi alla scelta del legislatore nazionale e non immutati dalla giurisprudenza comunitari“.

Ha ritenuto di conseguenza che:

l’invocato principio della retroattività della lex mitior presuppone il coordinamento con le modalità e i tempi di accesso al rito, perché da essi deriva il trattamento sanzionatorio da applicare in base alla legge vigente; nel caso di specie, è maturata per l’imputato la preclusione per l’accesso al rito, non avendo lo stesso mai formulato richiesta di definizione della propria posizione con il rito abbreviato entro il termine di preclusione previsto ex lege (udienza preliminare celebratasi il 17.7.2021);

da tanto discende che, accogliere la richiesta di restituzione in termine per formulare istanza di giudizio abbreviato per giovarsi del più favorevole trattamento sanzionatorio, peraltro meramente eventuale, ora previsto dalla attuale legislazione in forza del predetto rito, significherebbe operare una trasformazione in termini sostanziali anche della disciplina, quale quella di accesso al rito, di natura processuale, i cui termini e modalità sono rimessi alla scelta del legislatore nazionale;

la restituzione nel termine per proporre il giudizio abbreviato, inoltre, implicherebbe una vanificazione del valore delle preclusioni, coessenziali all’ordine pubblico processuale ed attraverso le quali si realizza la funzionalità del processo in termini di equilibrio tra esigenze di giustizia, di certezza, di economia e che rappresentano un presidio apprestato dall’ordinamento per assicurare la funzionalità del processo in relazione alle sue peculiari conformazioni risultanti dalle scelte del legislatore (cfr. Cass. 15748/2014 in motivazione);

conferma del principio sopra espresso si ricava dal fatto che lo stesso legislatore, nel contesto della medesima riforma che ha portato all’introduzione del nuovo comma 2 bis dell’art. 442 c.pf, laddove abbia inteso superare le preclusioni processuali esistenti per accedere a riti alternativi/premiali ove la loro portata sia stata ampliata proprio per effetto della riforma (cfr. istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato) vi ha provveduto con apposita disposizione transitoria (art. 90 comma 2 d.lgs. 150/2022, in forza del quale se decorsi i termini di cui all’art. 464-bis c.p.p. l’imputato è rimesso ex lege in termini per formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, con le cadenze perentorie previste dalla medesima disposizione), mentre analoga disposizione transitoria difetta per l’ipotesi del giudizio abbreviato;

[…] ritenuto pertanto che il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 442 comma 2-bis nella attuale formulazione non costituisca, a fronte del maturare della preclusione per la scelta del rito da cui detto più favorevole trattamento sanzionatorio discende, fondato presupposto per accogliere la richiesta di restituzione del termine per presentare il rito abbreviato;

Rigetta l’istanza di restituzione in termini presentata nell’interesse dell’imputato per richiedere il giudizio abbreviato e dispone procedersi oltre“.

Ordinanza del tribunale di Vasto

La situazione di partenza è identica a quella affrontata dal tribunale di Milano.

Il tribunale ha così risposto:

  • è indubbia la natura sostanziale del nuovo comma 2-bis;
  • l’imputato non si tuttavia avvalso, entro il termine in cui gli sarebbe stato consentito, della facoltà di accedere al rito abbreviato:
  • è stato avviato di conseguenza il giudizio ordinario e la relativa istruttoria dibattimentale è in pieno corso, essendo già state tenute numerose udienze;
  • l’introduzione della nuova premialità, pur di natura sostanziale, presuppone che l’imputato abbia chiesto tempestivamente il rito abbreviato poiché, diversamente ragionando, si determinerebbe un’applicazione indiscriminata della nuova disciplina a tutti i processi;
  • occorre inoltre considerare che la premialità è giustificata razionalmente da ragioni di economia processuale a loro volta attuative del principio costituzionale della ragionevole durata del processo; esiste quindi un vero e proprio sinallagma tra il premio e la scelta dell’imputato che consente il contenimento dei tempi del processo; la seconda giustifica il primo e senza di essa il beneficio rimane privo di giustificazione;
  • la tutela di una mera aspettativa rispetto ad una modifica normativa vantaggiosa avrebbe potuto essere accordata in astratto dal legislatore attraverso una disciplina transitoria ma questo non è avvenuto, né il giudice può supplire all’inerzia legislativa;
  • rimangono quindi applicabili i principi generali connessi alla regola “tempus regit actum” da modellare secondo i vari momenti processuali;
  • si potrebbe pertanto immaginare che la nuova e più favorevole disciplina sia utilmente fatta valere dall’imputato condannato in abbreviato in primo grado e appellante prima dell’entrata in vigore della nuova norma il quale rinunci all’impugnazione a norma vigente: in casi del genere, infatti, continua ad essere realizzabile la ratio essenziale della nuova premialità che consiste nel risparmio di un grado di giudizio.

Sulla base di queste complessive argomentazioni, il tribunale di Vasto ha rigetto l’istanza.

Commento

Le due ordinanze appena sintetizzate concordano sulla soluzione da riservare al tema cruciale: riconoscono la natura sostanziale della nuova premialità; escludono che essa sia applicabile, attraverso la restituzione in termini, a coloro che non abbiano chiesto tempestivamente prima della sua entrata in vigore l’ammissione al rito abbreviato.

Si rimanda ad un successivo post per una riflessione più meditata ma si sottolinea fin d’ora che, ove la visione interpretativa dei giudici di Vasto e Milano si tramutasse in diritto vivente, si porrebbe una vistosa questione di irragionevolezza.

Essa sarebbe legata al differimento di due mesi dell’entrata in vigore della riforma Cartabia ed alla sorte degli imputati condannati in abbreviato in primo grado che, nell’incertezza del periodo di sospensione, sono stati costretti ad impugnare la decisione sfavorevole.

Negare anche a costoro l’accesso alla premialità sarebbe come dire che il prezzo dell’attendismo legislativo deve essere pagato da chi ne subisce gli effetti negativi.