Esclusione della punibilità ex art. 384 c.p. anche quando si agisca per il timore di perdere il posto di lavoro o di subire un procedimento disciplinare (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 5189 del 6 febbraio 2023 ha stabilito che è configurabile la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 384 c.p. anche nell’ipotesi in cui il soggetto abbia agito per il timore di perdere il proprio posto di lavoro o di subire un procedimento disciplinare.

La Suprema Corte ricorda che la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 384 cod. pen. per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore opera anche nei casi in cui il soggetto abbia agito per il timore di perdere il proprio posto di lavoro o di subire un procedimento disciplinare (Sez. 3, n. 45444 del 25/06/2014, Rv. 260744; Sez. 6, n. 37398 del 16/06/2011, Rv. 250878) a condizione che tale timore si colleghi a un danno immediatamente e inderogabilmente derivante dal contenuto della condotta (Sez. 6, n. 16443 del 25/03/2015, Bentivegna, Rv. 263579; Sez. 6, n. 37398 del 16/06/2011, Rv. 250878), evitabile solo commettendo uno dei reati contro l’amministrazione della giustizia, in relazione ai quali opera l’esimente (Sez. 1, n. 5414 del 23/01/1992, Rv. 190294).

Al riguardo il ricorso di C. correttamente indica che l’art. 4, comma 3, d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 prevede una sanzione disciplinare per il pubblico ufficiale, appartenente alle Forze dell’ordine per “il mantenimento, al di fuori di esigenze di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono in pubblico estimazione o la frequenza di locali o compagnie non confacenti al proprio stato”.