Rito abbreviato e appello: istruttoria da rinnovare anche se la riforma Cartabia ha limitato le ipotesi (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 5925 depositata il 13 febbraio 2023 ha stabilito che in caso di impugnazione del pm di una sentenza di proscioglimento in abbreviato la Corte di appello deve procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale anche a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia che ha limitato i casi previsti dall’articolo 603 comma 3-bis c.p.p.

La Suprema Corte ha statuito che iI motivo di ricorso relativo alla denuncia del vizio di violazione di legge in relazione all’articolo 603, comma 3-bis Cpp è ammissibile anche dopo le modifiche apportate alla disciplina della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 150/22 che, con l’articolo 34, comma 1, lettera i) numero 1, ne ha previsto l’obbligatorietà solo con riferimento alle prove dichiarative assunte in udienza all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, Cpp, dovendosi ritenere che, sulla scorta del principio tempus regit actum, la verifica della deducibilità del vizio di violazione di legge con riferimento alla mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello, deve essere condotta avuto riguardo al momento in cui la Corte di appello ha esaminato l’appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento, a prescindere dal rilievo che alla data odierna, per effetto della modifica apportata all’articolo 603, comma 3 bis Cpp non è più prevista come obbligatoria la rinnovazione dell’istruttoria in relazione al rito abbreviato cd. secco, quale quello che ha definito la posizione dell’imputato, il tutto a fronte della mancanza, nel decreto legislativo 150/22 e nella legge 199/22, che ha convertito il decreto legge 16222, di specifiche disposizioni transitorie relative alla materia in esame e tenuto conto della natura dell’atto processuale complesso che il ricorrente ha contestato.

Sono fondati i motivi di ricorso che denunciano la violazione dell’articolo 603, comma 3 bis, Cpp perché non è stata rinnovata l’istruttoria dibattimentale rispetto alle dichiarazioni dell’imputato e del teste ritenuto dirimente.

Anche se il decreto legislativo 150/22 abbia previsto l’obbligatorietà soltanto rispetto alle prove dichiarative assunte in udienza all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma quinto, e 441, quinto comma, Cpp (oltre che per quelle assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado). Pesa il principio tempus regit actum: la deducibilità del vizio per la mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello deve essere verificata rispetto al momento in cui la Corte ha esaminato l’appello del pubblico ministero.

E ciò a prescindere dalla modifica in base alla quale oggi la rinnovazione non risulta obbligatoria nel rito abbreviato secco.

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