Reintrodurre la procedibilità d’ufficio e ripristinare le preclusioni al concordato in appello: la proposta a firma di Cafiero de Raho e altri (di Riccardo Radi)

La Riforma Cartabia non è ancora partita a pieno regime e già si pensa di fare retromarcia sulla procedibilità a querela e sul concordato in appello.

È stata presentata la proposta di legge numero 834 di “Modifiche al codice penale, in materia di procedibilità, e all’articolo 599-bis del codice di procedura penale, in materia di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello” (allegata in calce al post).

I proponenti mirano a ripristinare la procedibilità d’ufficio per taluni delitti di particolare allarme sociale.

Nella specie si intende modificare la disciplina dei seguenti reati:

lesioni personali (articolo 582 del codice penale), sequestro di persona (articolo 605 del codice penale), violenza privata (articolo 610 del codice penale), violazione di domicilio (articolo 614 del codice penale) e furto aggravato (articolo 625 del codice penale).

Inoltre, si recano novelle agli articoli 623-ter e 649-bis del codice penale, ossia le disposizioni “di chiusura” dei titoli XII e XIII del codice penale concernenti, rispettivamente, i delitti contro la persona e i delitti contro il patrimonio, introducendo disposizioni comuni sulla procedibilità, derogatorie alle disposizioni concernenti le singole fattispecie di reato previste nei vari capi.

In particolare, per mezzo dell’interpolazione di tali articoli viene similmente previsto che, per gli altri delitti per i quali non è ripristinata la procedibilità d’ufficio tout court, ove ricorrano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 270-bis.1 (finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico) e 416-bis.1 (delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste per le associazioni di tipo mafioso) del codice penale il delitto sia comunque procedibile d’ufficio.

Tale scelta deriva dalla circostanza che, come risulta dalla consolidata esperienza operativa e da numerose sentenze di condanna, in molti casi trattasi di reati consumati non solo da esponenti della criminalità comune, ma altresì da appartenenti alle associazioni di tipo mafioso di cui all’articolo 416-bis del codice penale che si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti di diversa tipologia, finalizzati ad affermare la propria “signoria” nel territorio e per realizzare profitti ingiusti per sé e per altri.

Inoltre, il provvedimento pubblicato il 10 febbraio dalla Camera dei Deputati intende apportare modifiche anche al codice di procedura penale in materia di impugnazioni.

Preso atto che la Riforma Cartabia ha novellato, l’articolo 599-bis del codice di procedura penale in materia di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.

Segnatamente, la richiamata riforma ha inteso ampliare l’ambito applicativo del cosiddetto “concordato in appello” attraverso l’eliminazione di tutte le preclusioni all’accesso a tale istituto previste dal comma 2 del medesimo articolo 599-bis del codice di procedura penale.

Si ricorda che il citato articolo 599-bis del codice di procedura penale, reintrodotto nel codice di rito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, consente alle parti di concludere un accordo sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d’appello da sottoporre al giudice di secondo grado, che decide in merito in camera di consiglio.

Se l’accordo comporta una rideterminazione della pena, anche tale nuova pena deve essere concordata tra le parti (pubblico ministero, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e sottoposta al giudice

Obiettivo della proposta di legge è, dunque, quello di ripristinare il catalogo di preclusioni relativo all’istituto del concordato con rinuncia ai motivi in appello, contenuto nel testo originario dell’articolo 599-bis del codice di procedura penale, per escludere che esigenze deflative possano comportare un elevato rischio di impunità.

Per tale ragione, l’articolo 2 della presente proposta di legge dispone la reviviscenza del citato comma 2 dell’articolo 599- bis del codice di rito recante l’elenco dei delitti per i quali è precluso il concordato anche con rinuncia ai motivi in appello.

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