L’inversione dell’ordine di assunzione delle prove non è causa di nullità (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 194/2023 ha ribadito che in tema di istruzione dibattimentale, stante il principio di tassatività delle nullità, il mancato rispetto dell’ordine di assunzione delle prove non è causa di nullità, risolvendosi in una mera irregolarità non presidiata da alcuna sanzione processuale.

La Suprema Corte ha ricordato che, qualora il giudicante non rispetti l’ordine di assunzione delle prove nel corso dell’istruzione dibattimentale, la sua decisione di indebita inversione dell’ordine di assunzione nelle prove si risolverebbe in una mera irregolarità, non dando luogo ad alcuna nullità.

La violazione dell’ordine di assunzione nella fase dell’istruzione dibattimentale, che è unica, non patisce né stasi né regressioni quando l’ammissione ha ad oggetto una prova a carico mentre si stanno assumendo quelle a discarico, e procede seppure con un ordine diverso da quello delineato dalla legge.

Quanto alla questione relativa all’inversione dell’ordine di assunzione delle prove, va ricordato che: “in tema di istruzione dibattimentale, stante il principio di tassatività delle nullità, il mancato rispetto dell’ordine di assunzione delle prove non è causa di nullità, risolvendosi in una mera irregolarità non presidiata da alcuna sanzione processuale” (Sez. 6, n, 3609 del 03/10/2018, Rv. 275880; Sez. 2, n. 6914 del 25/01/2011, Rv. 249362; Sez. 6, n. 9072 del 22/10/2009, Rv. 246169).