Testimonianza indiretta dell’ufficiale o agente di p.g. e violazione dell’articolo 195 comma 4 cpp (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 3372 depositata il 26 gennaio 2023 ha ribadito che non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall’art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. la deposizione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti nello stesso contesto investigativo

Il principio era stato già stabilito dalla cassazione sezione 2 con la sentenza numero 29350/2020 che  rilevava in proposito alla deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria “non ha riferito.., dichiarazioni testimoniali da lui assunte a verbale ma avendo redatto l’ informativa conclusiva ha fatto in aula una sintesi complessiva delle indagini anche nella parte di essa che coinvolge V., in gran parte compiute da numerose stazioni competenti per territorio che hanno sentito i vari intestatari dei veicoli assicurati”. Una simile deposizione si pone al di fuori dei limiti di operatività del divieto di cui all’art. 195 c.p.p., comma 4, limiti definiti dall’espresso riferimento della disposizione in parola alle “… dichiarazioni acquisite dai testimoni…” (cfr. Sez. 3, n. 6116 del 14/01/2016, Rv. 266284; Sez. 2, n. 36286 del 21/09/2010, n. 36286, Rv. 248536). In altri termini, il summenzionato ufficiale di polizia giudiziaria, nel riportare le risultanze delle indagini svolte, non ha esposto il contenuto di “testimonianze” nel senso proprio e tecnico del termine, ma ha semplicemente portato a conoscenza dell’autorità giudiziaria procedente i dati reperiti a seguito dello svolgimento dell’attività di indagine delegata.

Invero non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall’art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. la deposizione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti nello stesso contesto investigativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la deposizione di ufficiale di P.G. sul contenuto di comunicazioni scritte, prodotte dal PM, intervenute fra uffici della Guardia di Finanza e gestori di telefonia ed altri servizi pubblici e privati). (Sez. 3, n. 6116 del 14/01/2016 – dep. 15/02/2016, Rv. 26628401).

Pertanto, la deposizione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti nello stesso contesto investigativo non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall’art. 195 comma 4 c.p.p.