Sanzioni amministrative e tributarie: non sono trasmissibili agli eredi (di Vincenzo Giglio)

Segnaliamo ai lettori un’interessante pronuncia della giurisprudenza di legittimità, precisamente Cass. civ., Sez. 6^, sottosezione tributaria, ordinanza n. 31420/2022 (udienza del 25 ottobre 2022), in cui si afferma il principio per il quale le sanzioni tributarie ed amministrative non possono essere trasmesse agli eredi.

Decisione della Corte di cassazione

L’art. 8, d. lgs. n. 472/1997 rubricato “Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi” prevede testualmente che “L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi“.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riferimento al diverso regime successorio delle sanzioni civili rispetto a quelle amministrative, che, mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l’obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l’inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689) e quelle tributarie (di cui alla L. n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro.

A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell’intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità (Cass. 6/06/2008, n. 15067 e n. 25315 del 2022).

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la sostituzione delle soprattasse (e delle pene pecuniarie) con sanzioni pecuniarie di uguale importo, disposta dal d. lgs. n. 472 del 1997, art. 26, comma 1, comporta che le soprattasse sono divenute sanzioni a tutti gli effetti, con la conseguenza che anche ad esse deve ritenersi applicabile il nuovo regime delle sanzioni, ivi compreso il principio di intrasmissibilità agli eredi, previsto dal D.Lgs. n. 472, art. 8 citato (Cass. n. 25644 del 2018).

La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi in quanto – trascurando la questione relativa alla trasmissibilità o meno agli eredi delle sanzioni oggetto della cartella di pagamento in questione e ritenendola valida in toto – ha erroneamente ignorato il principio dell’intrasmissibilità agli eredi previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8.

Il ricorso del contribuente è stato quindi accolto e la decisione impugnata della Commissione tributaria di secondo grado è stata cassata con rinvio.

Massima

Le sanzioni tributarie ed amministrative non possono essere trasmesse agli eredi, anche ove si tratti di soprattasse che, per effetto della sostituzione con sanzioni pecuniarie di uguale importo, disposta dall’ art. 26, comma 1 del d.lgs. 472/1997, sono divenute sanzioni a tutti gli effetti, con la conseguente applicabilità del regime di intrasmissibilità agli eredi.