Truffa o furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento: il discrimine secondo la cassazione (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 4540 depositata il 2 febbraio 2023 ha stabilito la linea di demarcazione tra il furto (aggravato dall’uso del mezzo fraudolento) e la truffa ed ha indicato che deve aversi riguardo alla fase risolutiva del processo causale: se il risultato è l’impossessamento mediante sottrazione e, quindi, lo spossessamento si verifica invito domino, il fatto sarà qualificabile in termini di furto (ancorché l’attività unilaterale volta al trasferimento sia preparata dall’agente col ricorso a mezzi fraudolenti).

Il fatto, viceversa, sarà qualificabile in termini di truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della res si realizza non invito domino, ma con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (ex multis Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Rv. 276779; Sez. 4, n. 14609 del 22/2/2017, Rv. 269537; Sez. 4, n. 5435 del 9/11/2018, dep. 2019, Rv. 275019). Cosicché, non può aversi truffa se tra la condotta della vittima ed il successivo impossessamento, si inserisce l’azione del reo con carattere di unilaterale usurpazione (Sez. 2, n. 1109 del 21/06/1966, Rv. 103018).

La Suprema Corte evidenzia che secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, il ricorrente, dopo aver già raggirato la persona offesa facendosi consegnare la somma di quaranta euro, avendo notato la fede nuziale in oro indossata dalla anziana vittima, complimentandosi per lo stato d’uso dell’anello, gli chiedeva di fotografarla per poterne acquistare una simile.

La vittima, al fine di assecondare la richiesta dell’imputato, gli porgeva la mano, ma il D., lamentando l’eccessiva esposizione alla luce, gli chiedeva di sfilarlo dal dito.

A questo punto, ricevuto l’anello, si dava alla repentina fuga a bordo del proprio scooter dileguandosi per le vie limitrofe.

La disponibilità dell’anello è stata, effettivamente, carpita con l’inganno e, quindi, con il consenso (seppur viziato) della vittima. Ma l’impossessamento è avvenuto invito domino, senza alcun consenso della vittima.

Pertanto, chiosa la cassazione: “alla luce delle superiori considerazioni, impone di qualificare il fatto in termini di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento”.