L’avvocato deve “tempestivamente e contestualmente” alla riscossione dei compensi emettere fattura, in caso contrario il C.N.F. applica la sanzione della censura o quella della sospensione dalla professione per mesi 2.
Ci siamo presi la briga di esaminare le decisioni del Consiglio Nazionale Forense dell’anno 2022 in materia di tardiva o omessa fatturazione dei compensi da parte dell’avvocato e abbiamo potuto constatare che il C.N.F nei casi esaminati ha comminato la sanzione della censura o quella della sospensione dalla professione per mesi 2.
Ecco alcune delle decisioni in tema di omessa o tardiva emissione di fattura da parte dell’avvocato estratte dal sito del Consiglio Nazionale Forense.
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva.
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pizzuto), sentenza n. 84 del 1° giugno 2022
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Scarano), sentenza n. 71 del 23 maggio 2022
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Virgintino), sentenza n. 66 del 13 maggio 2022
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Pardi), sentenza n. 43 del 9 maggio 2022
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico.
In conclusione, il C.N.F nei casi di omessa o tardiva emissione del documento fiscale da parte dell’avvocato può irrogare la sanzione della censura o quella della sospensione dalla professione per mesi 2.
