La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 4540/2023 ha confermato che la confessione e la collaborazione giudiziaria o processuale “neutra” non è sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Suprema Corte rileva che tra i positivi elementi che possono fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche rientrano, effettivamente, la confessione spontanea del colpevole e il corretto comportamento processuale o la collaborazione prestata nelle indagini ed ogni altra situazione di manifesto ravvedimento.
Ciononostante, il giudice di merito può escludere la positiva valenza di tali elementi e negare l’applicazione delle attenuanti generiche, non soltanto quando essi siano contrastati da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti, ma anche quando la confessione si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell’accusa o sia volta esclusivamente all’utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo (Sez. 6, n. 6934 del 28/02/1991, Rv. 187671)
Ebbene, nel caso esaminato la corte territoriale, nell’escludere il beneficio richiesto, non solo ha dato atto di tale ultima circostanza (evidenziando il ruolo del tutto marginale della confessione resa), ma ha anche evidenziato, simmetricamente, gli ulteriori elementi di disvalore emergenti dagli atti (e, segnatamente, i numerosi precedenti penali emersi a carico dell’imputato, dimostrativi, secondo la corte territoriale, della sua particolare attitudine a delinquere e dell’elevata spregiudicatezza nella commissione delle attività delittuose), ritenuti preclusivi del beneficio richiesto.
Anche sotto tale profilo, la motivazione è logica e coerente con i dati processuali e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità, ben potendo, il giudice, sotto tale profilo, limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che, secondo la sua discrezionale valutazione, ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163).
