Sentenza impugnata per i soli effetti civili: l’articolo 573 comma 1-bis introdotto dalla Cartabia non si applica alle impugnazioni ante “riforma Cartabia” (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 3990 del 31 gennaio 2023 ha stabilito che deve ritenersi che la norma all’articolo 573, comma 1-bis, Cpp, introdotta dall’articolo 33, comma primo, lettera a), numero 2, del decreto legislativo 150/22 – secondo cui “quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile” – non possa essere applicata a vicende processuali anteriori all’entrata in vigore del decreto legislativo 150/22, ossia all’impugnazione di sentenze emesse prima del 30 dicembre 2022, quando ai sensi dell’articolo 99 bis del decreto legislativo 150/22 è entrata in vigore la normativa che si esamina, atteso il carattere sostanziale e non meramente formale dell’esigenza di protezione del diritto di difesa.

La Suprema Corte rileva che la nuova disciplina prevista dal comma 1-bis dell’articolo 573 Cpp, introdotto dal decreto attuativo della legge Cartabia, è una norma che mostra “incertezze interpretative” e difficilmente contribuirà a “ridurre i tempi del processo”.