Picchiare la moglie ma poi accompagnarla al pronto soccorso: conseguenze in tema di tenuità del fatto (di Riccardo Radi)

Il titolo appare provocatorio ma registra la novità prevista dalla nuova formulazione dell’articolo 131bis c.p. e il rilievo della condotta “susseguente al reato

Le modifiche operate in seno al primo comma dell’art. 131-bis c.p., incidono in senso estensivo sui previsti indicatori oggettivi (e soggettivi) cui deve ancorarsi il prudente apprezzamento del giudice al fine di individuare fatti (seppur penalmente illeciti, ritenuti in concreto) immeritevoli di pena, perché connotati da un tasso di minima offensività.

Si attribuisce rilievo d’ora in poi (anche) alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa (art. 131-bis, comma primo, cod. pen.).

Con ciò si amplia, pure sotto questo profilo, l’ambito di operatività dell’esimente in esame, superandosi definitivamente quell’orientamento giurisprudenziale che, sulla base del diritto vigente, finora aveva affermato l’irrilevanza, ai fini della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, del “comportamento tenuto dall’agente post delictum (atteso che l’art. 131-bis cod. pen. correla(va) l’esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell’entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato: così Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278555-01; conf. Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249-01).

Quindi, riprendendo il titolo del contributo, possiamo affermare che non è assolutamente provocatorio in quanto nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, pubblicata nel Supplemento straordinario n. 5 alla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 245 del 19 ottobre 2022, pagina 513 si legge: “Potrà ad esempio essere senz’altro valorizzata una condotta riparatoria realizzata nell’immediatezza o comunque in prossimità del fatto, come nel caso – tratto dalla sentenza n. 660/2020 della Corte di cassazione – di chi, dopo aver cagionato delle lesioni personali dolose, si preoccupi di accompagnare la persona offesa al pronto soccorso. Una simile condotta post delittuosa non potrà di per sé rendere tenue un’offesa che tale non è – in ragione della gravità delle lesioni (ad es. la frattura dello zigomo e della mascella, come nel caso tratto dalla citata sentenza) – ma potrà essere valorizzata per valutare/confermare la tenuità di un’offesa che già appare tale – ad es., in ragione del carattere lieve o lievissimo delle lesioni”

In piena adesione alla legge delega, si è dato rilievo, con previsione generale, alla “condotta susseguente al reato”, senza specificare tipologie di condotte riconducibili a quella formula (ad es., restituzioni, risarcimento del danno, condotte riparatorie, demolizioni, accesso a programmi di giustizia riparativa, ecc.): il legislatore delegato ha inteso così “non limitare la discrezionalità del giudice che, nel valorizzare le condotte post delictum, potrà […] fare affidamento su una locuzione elastica ben nota alla prassi giurisprudenziale, figurando tra i criteri di commisurazione della pena di cui all’art. 133, comma secondo, n. 3 cod. pen.

A livello intertemporale, in quanto “servente” rispetto ad una norma di diritto sostanziale, il nuovo parametro di valutazione della tenuità dell’offesa, alla luce della condotta susseguente al reato, si applica retroattivamente ai processi (e ai procedimenti) in corso.

Resta ferma la precisazione che esso, nella riscritta disciplina dell’art. 131-bis cod. pen., non acquista rilievo come autonomo indice requisito di tenuità dell’offesa, bensì come ulteriore criterio, accanto a quelli di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell’azione; gravità del danno o del pericolo; intensità del dolo o della colpa), da impiegare, nell’ambito di un complessivo giudizio, per valutare le modalità della condotta (contemporanea al reato) e l’esiguità del danno o del pericolo.

Difatti, la congiunzione “anche”, che apre l’inciso immediatamente successivo al rinvio all’art. 133, comma primo, cod. pen., evidenzia come la condotta susseguente al reato rilevi, al pari e in aggiunta ai criteri di cui alla citata disposizione codicistica, come criterio di valutazione dell’esiguità del danno o del pericolo e delle modalità della condotta, cioè degli indici o dei requisiti dai quali, congiuntamente, continua a dipendere la tenuità dell’offesa.

Ciò significa che condotte post delictum non potranno di per sé sole rendere l’offesa di particolare tenuità – dando luogo a una esiguità sopravvenuta di un’offesa in precedenza non tenue – ma potranno essere valorizzate nel complessivo giudizio di tenuità dell’offesa, che, dovendo tener conto delle modalità della condotta (contemporanea al reato), ha come necessario e fondamentale termine di relazione il momento della commissione del fatto: la condotta contemporanea al reato e il danno o il pericolo con essa posto in essere” (Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 cit.).

Bibliografia: Corte di Cassazione Ufficio del Massimario Rel.: n.2/2023 Roma, 5 gennaio 2023 RELAZIONE SU NOVITÀ NORMATIVA LA “RIFORMA CARTABIA”.