Istituto di riferimento: giudizio abbreviato
Disposizione analizzata: art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d. lgs. n. 150/2022
Testo del comma: “Quando né l’imputato né il difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione“.
Temi di interesse:
…classificazione della disposizione:il comma preso in esame amplia l’effetto premiale connesso alla scelta difensiva del rito abbreviato, attraverso il riconoscimento di un’ulteriore riduzione di pena pari ad un sesto a favore dell’imputato che, unitamente al suo difensore, non impugni la sentenza di condanna; tale caratteristica fa sì che la disposizione contenuta nel comma 2-bis si inscriva nell’area del diritto penale sostanziale e le si applichi quindi il principio della retroattività favorevole previsto dall’art. 2, comma 2, cod. pen.; depone in tal senso un consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 57905/2018) secondo il quale ogni norma che incida sul trattamento sanzionatorio, ancorché riferita ad aspetti procedurali, è di natura sostanziale (si rinvia, per un primo riconoscimento di tale natura ad opera della giurisprudenza di merito, a questo link, ricordando che l’ordinanza in questione del tribunale di Perugia è stata diffusa dalla rivista Sistema Penale, con un commento di Gian Luigi Gatta);
…restituzione in termini ed eventuale ampliamento della platea dei beneficiari: un effetto pratico si è già manifestato nel giudizio perugino al quale riporta il link sopra inserito; sebbene fosse già stata avviata la fase dibattimentale, il tribunale ha accolto la richiesta di restituzione in termini dell’imputato, consentendogli così di chiedere la definizione del giudizio col rito abbreviato cui ovviamente segue l’ulteriore facoltà di non impugnare la sentenza di condanna e godere del beneficio aggiuntivo dell’ulteriore riduzione di un terzo; bisognerà per il resto attendere l’evoluzione giurisprudenziale e casistica per comprendere se saranno riconosciuti ulteriori spazi per gli imputati condannati in abbreviato e appellanti prima della riforma ed ancora se imputati condannati in abbreviato con sentenza passata in giudicato si rivolgeranno al giudice dell’esecuzione per chiedere l’applicazione a loro favore della nuova premialità e, in caso negativo, solleveranno questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3. Comma 1, Cost.;
…modalità di espressione della volontà di non impugnare la decisione: il tenore letterale del comma 2-bis è assai chiaro: l’effetto premiale è legato alla mancata impugnazione e non occorrono ulteriori attività; tuttavia, almeno nel primo periodo di rodaggio, un comportamento difensivo prudenziale potrebbe consigliare il deposito di una nota presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza di condanna così da far constare la comune volontà del difensore e del suo assistito di rinunciare all’impugnazione;
…competenza del giudice dell’esecuzione: spetta naturalmente a tale giudice, come del resto chiarito espressamente dalla norma, l’applicazione della riduzione di un sesto;
…procedura dinanzi al giudice dell’esecuzione: si applicherà la procedura prevista dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; in tal senso si è anche espresso l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione nella relazione tematica n. 2/2023 della quale riportiamo il passaggio di riferimento (pagg. 105 e ss.): “la procedura da seguire da parte del giudice dell’esecuzione è quella “de plano” ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. cui può seguire l’eventuale opposizione davanti allo stesso giudice che procede nelle forme dell’art. 127 cod. proc. pen. È necessario, quindi, ai fini della riduzione della pena in esame, l’instaurazione di un sub procedimento esecutivo che, in base ai principi generali ed in assenza di previsioni in senso contrario, potrà essere introdotto anche dal pubblico ministero riguardando l’applicazione dello schema legale del trattamento sanzionatorio. A tale proposito si segnala la rilevanza dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando il giudice dell’esecuzione provvede erroneamente secondo lo schema del procedimento camerale in luogo di quello de plano, il rimedio esperibile è quello dell’opposizione con la conseguenza che l’eventuale ricorso per cassazione proposto deve essere convertito in opposizione e trasmesso al giudice competente sulla stessa. È stato reiteratamente affermato, infatti, che avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione, anche nel caso in cui questi abbia irritualmente deciso nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. anziché ” de plano” ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sicché come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis”, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. (fra le molte, Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Rv. 280533)“; data questa procedura e sebbene se ne affidi l’impulso principalmente al pubblico ministero, il difensore può comunque esercitare anch’egli attività di stimolo sia presso il PM che presso il giudice dell’esecuzione, anche allo scopo di scongiurare l’ipotesi che eventuali ritardi o omissioni vengano ad incidere negativamente in fase esecutiva (sia nella determinazione della pena corretta che, indirettamente, sull’emissione di ordini di carcerazione e sull’accesso a benefici penitenziari).
